La Regione Liguria fa chiarezza sulle attività selvicolturali, puntualizzando i contenuti del dpcm dello scorso 22 marzo e suddividendo la questione tra commercio all’ingrosso e al dettaglio.
«Circa il commercio all’ingrosso – spiega l’assessore all’Agricoltura Stefano Mai – l’allegato 1 ammette che siano condotte le attività funzionali ad assicurare la continuità del “commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento”. Per la produzione di questi combustibili, che per il settore boschivo riguardano principalmente legna da ardere, pellet e cippato, è richiesta alle aziende interessate una valutazione sulla necessità di assicurare la continuità di filiera: la valutazione va comunicata preventivamente al Prefetto, indicando specificamente i beneficiari dei prodotti e servizi attinenti alle attività da svolgersi. Il Prefetto ha la facoltà di sospendere tali attività qualora ritenesse insussistenti le condizioni di necessità. Tuttavia fino all’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione, le attività sono da ritenersi legittime. L’esercizio delle attività produttive – prosegue l’assessore regionale – avviene comunque a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione anti-contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori e adozione dei dispositivi di sicurezza)».
«Per quanto riguarda invece il commercio al dettaglio – aggiunge Mai – e nella fattispecie in relazione alle attività commerciali, il decreto indica che resta fermo quanto disposto dal precedente dpcm dell’11 marzo e deve pertanto intendersi applicabile l’articolo che sospende le attività commerciali, fatta eccezione per la vendita dei generi alimentari e di prima necessità, come elencati nell’allegato 1, dove è presente il “Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento”. Tenuto conto di quanto sopra, la vendita al dettaglio di combustibili legnosi (compresa la legna da ardere) da parte di operatori abilitati a tale attività, è da ritenere praticabile».