La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assestamento di bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018 (art. 6 della legge del 2 novembre 2016, n. 26 e, di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della legge del 9 agosto 2016, n. 20 (Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2015).
“Non è conforme a Costituzione la prassi di alcune Regioni di autorizzare spese d’investimento senza prima perfezionare i mutui attraverso cui dovrebbero essere finanziate“. Inoltre, “l’elevata tecnicità degli allegati di bilancio e il conseguente deficit in termini di chiarezza, devono essere necessariamente compensati – nel testo della legge di approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge”.
È quanto si legge nella sentenza n. 274 depositata ieri (relatore Aldo Carosi) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni della Regione sul bilancio.
Per la Corte “L’efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva e l’invalidità delle partite destinate, attraverso la necessaria aggregazione, a determinarne le risultanze, pregiudicano irrimediabilmente l’armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell’equilibrio del bilancio“.
Le disposizioni annullate per contrasto con l’articolo 81 della Costituzione presentavano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un avanzo (libero) di amministrazione. Questa presenza contestuale era stata denunciata dal governo come una vera e propria contraddizione in termini.
La situazione anomala derivava da un non corretto collegamento tra gli allegati tecnici e le disposizioni dichiarate illegittime: queste ultime approvavano e applicavano all’esercizio successivo un avanzo di amministrazione – ritenuto insussistente dalla Consulta – che ampliava illegittimamente il potere di spesa della Regione. È stata accolta la tesi della presidenza del Consiglio dei ministri secondo cui – a fronte di un risultato di amministrazione negativo per oltre 254 milioni di euro – non è possibile riscontrare alcun avanzo disponibile e tale da poter essere utilizzato come fonte di copertura economico–finanziaria.
Entrando nel dettaglio la Regione sosteneva che dal predetto risultato negativo di amministrazione dovesse essere considerato a parte il cosiddetto “debito autorizzato”, costituito dal Fondo per anticipazioni di liquidità e dai mutui autorizzati e non contratti. La somma delle suddette voci (117,6 milioni e 140,4 milioni, per un totale di 258,1 milioni) sarebbe superiore al risultato negativo di amministrazione (pari a 254,6 milioni) e, secondo la Regione Liguria, la differenza (3,5 milioni) sarebbe liberamente impiegabile come “parte disponibile” (e nella specie utilizzabile, come avvenuto con l’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016) per alimentare il Fondo crediti di dubbia esigibilità.
La Corte ha affermato che “tutte le operazioni contabili proposte dalla Regione scontano l’evidente errore di considerare quali componenti attive del risultato di amministrazione due voci, il Fondo di anticipazione di liquidità e il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti, che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura si concretano in cespiti inesistenti. A quest’ultima categoria appartengono i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le anticipazioni di liquidità costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio. La loro contabilizzazione in entrata amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite naturale dell’equilibrio”.
La sentenza ribadisce che “l’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, dev’essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi”.