La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Liguria numero 29 del 2015 sulla caccia chiamata “norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”.
Secondo i giudici c’è l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 89; dell’articolo 92 “nella parte in cui consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio”; dell’articolo 93 “nella parte in cui consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l’Ispra non abbia preventivamente verificato l’inefficacia dei metodi ecologici”; dell’articolo 93 “nella parte in cui consente l’attuazione dei piani di abbattimento “da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.