Al via in Liguria la nona edizione del Patto per il Lavoro nel Turismo. Dopo l’approvazione in giunta della delibera, presentata dagli assessori regionali al Turismo Luca Lombardi, al Lavoro Simona Ferro e alla Programmazione Fse Marco Scajola, questo pomeriggio è stato firmato l’accordo per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore, tramite bonus assunzionali, per il 2026.
L’accordo, propedeutico all’emanazione dell’Avviso pubblico con risorse a valere su risorse del PR FSE+ 2021-2027, è stato sottoscritto da Regione Liguria, organizzazioni sindacali regionali, confederali e di settore, e categorie datoriali (Cgil Regionale Liguria, Filcams Cgil, Cisl Liguria, Fisascat Cisl, Uil Liguria, Uiltucs Liguria, Confindustria Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Liguria, Confartigianato Liguria e Cna).
Le risorse disponibili ammontano a 6 milioni di euro. L’edizione 2025 del Patto ha risposto a circa 2.500 richieste, di cui 270 per assunzioni a tempo indeterminato (+21% rispetto al 2024). Dalla prima edizione del 2018 il Patto per il Lavoro nel Turismo ha sostenuto oltre 17 mila contratti.
Il Patto 2026, in continuità con quello dello scorso anno, propone di riconoscere i bonus per assunzioni di durata pari o superiore agli 8 mesi per le imprese private del turismo attive nell’accoglienza e nell’ospitalità, e di durata pari o superiore ai 7 mesi per gli stabilimenti balneari. È previsto un sostegno al comparto della ristorazione esclusivamente a fronte della stipula di contratti a tempo indeterminato.
Rispetto alla precedente edizione, si è ritenuto di favorire i contratti a tempo indeterminato anche nel comparto dell’accoglienza, ricalibrando gli incentivi previsti.
È inoltre prevista la convocazione, entro ottobre 2026, di tavoli di confronto tra i firmatari per analizzare i risultati del patto e condividere proposte e soluzioni per il futuro.
Scheda tecnica – il patto nel dettaglio
Le categorie beneficiarie. Sono tre le categorie beneficiarie, identificate con i codici Ateco.
1) Della prima fanno parte imprese di servizi di alloggio di alberghi e simili, ostelli, rifugi e baite di montagna, case religiose di ospitalità, altre case sociali di ospitalità, bed and breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze, servizi di alloggio in aziende agricole, campeggi, villaggi turistici e alloggi glamping, aree attrezzate per veicoli ricreazionali, marina resort, attività di catering per eventi presso location dei clienti e per eventi presso sale per banchetti, attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator, organizzazione di conferenze e congressi, di fiere commerciali e di affari, di convegni ed eventi aziendali, di mercati agricoli e fiere dell’artigianato, di altri eventi, servizi di organizzazione di feste e cerimonie. Per questo tipo di imprese viene riconosciuto un incentivo occupazionale purché stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi. Sono due gli scaglioni di valore del bonus: 3.000 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.
2) Della seconda categoria fanno parte le imprese di gestione di stabilimenti balneari che potranno richiedere i bonus purché stipulino contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali. Sono due gli scaglioni di valore del bonus: 2.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.
3) Della terza categoria, infine, fanno parte ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar e a bordo di mezzi di trasporto. Per questo tipo di imprese sono previsti solamente bonus dal valore di 8 mila euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali purché comportino incremento occupazionale netto.
Premialità
L’importo del Bonus assunzionale potrà essere ulteriormente incrementato del 15% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a partire dal 01/01/2026, accordi aziendali, ovvero abbia aderito ad territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con le organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro; del 15% se il singolo lavoratore è una persona disabile; del 15% se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL); del 15% se il singolo lavoratore assunto ha un Patto di servizio personalizzato attivo nell’ambito del Programma GOL al momento dell’assunzione; e del 15% se l’azienda risulta autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale.
Destinatari
Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone che al momento dell’assunzione presso l’impresa siano privi di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.
























