Sono 21 i posti liguri previsti dal riparto dei posti per l’accesso al corso di medicina generale approvati dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
La normativa stabilisce che le risorse (pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021) destinate a coprire gli oneri derivanti dalla organizzazione del corso per i laureati in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso, siano ripartite tra le Regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
La tabella, corredata dal documento metodologico, è stata inviata dal presidente Stefano Bonaccini a tutti presidenti delle Regioni e delle Province autonome per consentire l’avvio immediato delle procedure amministrative per predisporre i bandi e rispettare il cronoprogramma contenuto nelle linee guida adottate il 25 luglio.
Il costo medio per l’organizzazione dei corsi da parte delle Regioni, secondo il ministero della Salute, è di circa mille euro procapite, per l’intera durata del percorso formativo, ma le Regioni ritengono che la cifra sia fortemente sottostimata: “Si può ragionevolmente intendere – si legge nel documento – che i 1.000 euro citati nella relazione riguardino ciascun anno di corso. Pertanto, i 2 milioni totali del finanziamento vengono ripartiti per 3 mila euro, determinando un numero di medici ammissibili pari a 666 unità per ciascun anno di applicazione della norma”.
A proposito delle spese di organizzazione dei corsi per i medici ammessi al corso, le Regoni precisano che gli stessi sono determinati in base alle scelte organizzative delle Regioni e sono mediamente superiori ai 2 mila euro per anno per ciascun medico in formazione. Tali costi derivano principalmente dal riconoscimento del compenso ai medici di medicina generale per l’attività di tutoraggio (12 mesi in un triennio) e dal compenso ai Mmg individuati come coordinatori.
Inoltre le Regioni devono sostenere con risorse proprie anche vari ulteriori costi tra i quali: le spese organizzative (logistiche e amministrative) per i corsisti ordinari, vista la progressiva riduzione delle stesse a carico del livello nazionale per l’incremento del numero di borse di studio, le spese di organizzazione per i corsisti soprannumerari, le spese per borse di studio da erogarsi in funzione del maggiore scorrimento delle graduatorie.
La programmazione del numero di corsisti da ammettere ogni anno al corso di formazione specifica in medicina generale è una prerogativa regionale. La determinazione dei contingenti consegue a una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio.
Le Regioni all’unanimità propongono di riconoscere un contributo alle spese di organizzazione pari mille euro per anno di formazione, pari a tremila procapite per il triennio e pertanto propongono di ripartire, per il triennio 2019-2022, 666 posti, derivanti dal riparto dei 2 milioni, anche in considerazione del fatto che non risulta sostenibile per le Regioni, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista organizzativo/formativo, il numero di posti (duemila) stimati dal ministero della Salute sulla base di quanto previsto nella relazione tecnica.
Corso di formazione specifica in mmg: rilevazione del numero di incarichi pubblicati e non assegnati e riparto regionale dei posti in sovrannumero (dl 35/2019) |
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TOTALE |
Val d’Aosta* |
3 |
PA Trento* |
7 |
PA Bolzano* |
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Piemonte |
87 |
Lombardia |
127 |
Veneto |
80 |
Friuli Venezia Giulia* |
2 |
Emilia-Romagna |
78 |
Liguria |
21 |
Marche |
29 |
Toscana |
28 |
Umbria |
12 |
Lazio |
45 |
Campania |
17 |
Abruzzo |
20 |
Molise |
10 |
Basilicata |
12 |
Puglia |
33 |
Calabria |
32 |
Sicilia* ^ |
35 |
Sardegna* |
10 |
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688 |
* Regioni e Province Autonome escluse dalla ripartizione dei 2000 posti per le quali è indicato il numero dei medici che prevedono di ammettere in applicazione del dl Calabria. |
^ La Regione Sicilia è soggetta alle ritenute di legge, pari al 49,11%, (art. 1, comma 830, L. 296/2006). |