È dedicato alla polizza contro gli infortuni in ambito domestico l’opuscolo ora disponibile sul portale Inail.
Tra il 1° e il 31 gennaio 2021 sarà possibile rinnovare l’assicurazione obbligatoria utilizzando l’avviso di pagamento/Iuv inviato dall’Inail per pagare il premio assicurativo di 24 euro.
Nel caso di nuova iscrizione, la domanda dovrà essere inoltrata grazie ai servizi online disponibili sul portale.
Mai prima d’ora, la casa è stata così al centro dell’attenzione.
Sulla scia dell’emergenza sanitaria, l’abitazione si è andata ampliando di significati ulteriori rispetto a quello di contesto familiare/affettivo: luogo di lavoro e di apprendimento, spazio dove si concentrano e si sovrappongono le esigenze dei suoi componenti, anziani, bambini, animali domestici.
Tra i vari manuali redatti da Inail un posto di rilievo è occupato dal quaderno “La casa e i suoi pericoli“.
Il manuale contiene indicazioni utili per quanti si trovino a portare soccorso in caso di infortunio avvenuto tra le mura domestiche, nell’attesa dell’arrivo di soccorso qualificato.
Anche la Liguria partecipa alla strategia promozionale messa a punto dall’Istituto grazie alle collaborazioni attive sui territori provinciali con i patronati e le associazioni di categoria.
Una campagna che si colora di toni diversi (ruolo delle donne nella società, tutela del lavoro di cura ed equiparazione al lavoro in generale..) e assume sempre di più la valenza di una battaglia di civiltà.
Il percorso normativo
La tutela della salute contro i rischi da infortuni per invalidità permanente derivanti dal lavoro in ambito domestico è frutto delle previsioni della legge n. 493/1999 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici” introdotta per la prima volta in Europa.
I decreti ministeriali del 15 settembre 2000 hanno dato attuazione alla legge, con finalità di prevenzione e risarcitorie e dal 1° marzo 2001 l’assicurazione è entrata in vigore con gestione affidata all’Inail.
Con il decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 l’assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha abbassato – a partire dal 1° gennaio 2007 – dal 33% al 27% la soglia di inabilità riconosciuta per gli infortuni.
La legge n. 145 del 31 dicembre 2018 ha apportato ulteriori modifiche a partire dal 1° gennaio 2019:
1. innalzamento da 65 anni a 67 anni del limite di età per la tutela assicurativa;
2. abbassamento dal 27% al 16% del grado di inabilità permanente per il diritto alla rendita
3. corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15%;
4. riconoscimento ai titolari di rendita con danni particolarmente gravi dell’assegno per l’assistenza personale continuativa.
Il decreto ministeriale del 13 novembre 2019 ha regolato le modalità e i termini di attuazione delle nuove disposizioni di cui alla legge 145/2018.