L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accogliendo una motivata istanza dello studio Armella & Associati presentata per conto di Fedespedi, con la nota 27 luglio 2015 ha affermato che le società di spedizione possono escludere dalla base imponibile del cosiddetto contributo Antitrust i diritti doganali e l’Iva, nonché i costi per l’acquisizione dei servizi di trasporto sostenuti e anticipati per conto dei clienti.
L’Autorità ha accolto l’istanza, chiarendo che le spese inerenti i servizi di trasporto per conto di soggetti terzi, i diritti doganali e l’Iva non sono espressione di una reale ed effettiva capacità contributiva, non rappresentando un indice di ricchezza, bensì una mera anticipazione di spese sostenute per i clienti dalle società di spedizione