Introdotto dal Decreto rilancio, il bonus vacanze è una delle misure straordinarie voluta dal governo per aiutare il settore del turismo a far fronte all’emergenza Covid 19 nell’estate 2020 (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Per facilitare la ricerca e promuovere l’uso del bonus, Federalberghi ha pubblicato l’elenco di strutture che aderiscono al bonus vacanze su questo sito. Basta inserire le date in cui si vuole viaggiare, scegliere la destinazione, o più in generale la regione, e quindi, tramite un filtro, vedere solo gli hotel che accettano il buono.
Per i bed & breakfast si può consultare questo sito.
Ma chi può richiedere il bonus? Vediamo le istruzioni comunicate dall’Agenzia delle Entrate.
Possono ottenere il bonus vacanze i nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
500 euro per nucleo composto da tre o più persone
300 euro da due persone
150 euro da una persona.
Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’Isee consultare il sito dell’Inps.
Come ottenerlo
Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie 3.0 (Carta d’identita elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali Spid e successivamente fornire l’Isee. Chi non ha identità digitale può richiederla (Spid e Cie 3.0).
Il Bonus Vacanze si può richiedere dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l’app IO, l’applicazione dei servizi pubblici. Si può scaricare gratuitamente dagli store digitali.
Il bonus attribuito al nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code: non bisognerà stamparlo, ma averlo sempre a disposizione sul proprio smartphone. Basterà comunicarlo all’albergatore, insieme al codice fiscale, al momento di pagare il soggiorno alla struttura dove scelta per trascorrere le vacanze.
Attenzione: bisogna comunica il bonus solo al momento del pagamento, per evitare che venga utilizzato per errore. Una volta utilizzato il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.
Va tenuto presente che il bonus:
può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)
è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
E le strutture turistiche ricettive come devono comportarsi?
L’Agenzia delle Entrate precisa che fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un cliente non serve fare nulla: solo informare il cliente che la struttura aderisce all’iniziativa.
Lo sconto applicato all’ospite in possesso del “Bonus Vacanze” sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 – pdf è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.