Scambio automatico di informazioni tra Svizzera e Italia.
In risposta ad un’interrogazione parlamentare, il MEF ha precisato che la Svizzera è uno dei Paesi firmatari dell’impegno ad adottare il protocollo di scambio automatico di informazioni denominato “Common Reporting Standard” (CRS); tuttavia, al pari dell’Italia, non rientrerebbe tra i Paesi “early adopter”, che si sono cioè impegnati ad adottare un preciso calendario di implementazione delle procedure per arrivare ad utilizzarlo già a partire dal periodo d’imposta 2016. In merito, la stampa specializzata ha reso noto che tale scambio automatico di informazioni avrà presumibilmente inizio a decorrere dal periodo d’imposta 2017, con l’invio effettivo dei dati a partire dal 2018. (Interrogazione parlamentare n.5-03736 dell’8/10/2014 e del 9/10/2014)
Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti
Sono state regolamentate le disposizioni operative per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31/3/2014, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti della P.A.. (D.M. 24/9/2014 su G.U. n.236 del 10/10/2014)
Start-up innovative: chiarimenti in merito ai requisiti necessari
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina delle start-up innovative, con particolare riguardo al rispetto del requisito “alternativo” che richiede l’“impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale” (art. 25, comma 2, lett. h), n.2, del D.L. 18/10/2012, n.179). In merito, è stato precisato che:
– qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente o assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo”;
– gli amministratori-soci possono essere considerati per tale verifica soltanto se risultano anche soci-lavoratori, o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico; diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società, ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata;
– gli stagisti possono essere considerati tra la forza lavoro solo se retribuiti, mentre i consulenti esterni titolari di partita IVA non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori;
– il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste”. (Risoluzione n.87/E del 14/10/2014)
Stabile organizzazione ai fini IVA: chiarimenti della Corte di Giustizia UE
Un soggetto passivo IVA con sede della propria attività in uno Stato UE, che benefici di servizi forniti da un altro soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, dev’essere considerato titolare, in tale ultimo Stato membro, di una stabile organizzazione, qualora questa organizzazione sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, che le consenta di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica. (Sentenza Corte UE causa C-605/12 del 16/10/2014)
Sgravi fiscali e contributivi per le imprese che assumono lavoratori detenuti
Per le imprese che assumono lavoratori detenuti o internauti, sono state disciplinate le modalità operative per la fruizione degli sgravi fiscali e contributivi. Tra le diverse disposizioni, è prevista la concessione di un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di 700 euro mensili per l’anno 2013 e nella misura di 520 euro mensili per gli anni successivi. (D.M. 24/7/2014, n.148 su G.U. n.246 del 22/10/2014)
Enti non commerciali: detraibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS
In merito alla detraibilità dall’IRES dovuta dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle ONLUS (ex art. 147 del TUIR), alla luce delle modifiche apportate dalla Legge 6/7/2012, n.96 deve ritenersi che l’intento del legislatore non è individuabile nella di volontà escludere la detraibilità per i soli enti non commerciali. Ne deriva che il richiamo operato dall’art. 147 del TUIR alla lettera i-bis) dell’art. 15, comma 1, del citato TUIR deve ora intendersi riferito anche agli oneri trasposti nel comma 1.1 del medesimo articolo e, quindi, le liberalità in denaro erogate in favore delle ONLUS devono continuare a considerarsi detraibili dall’imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19%. (Risoluzione n.89/E del 17/10/2014)
Introduzione delle merci nei depositi fiscali e IVA all’importazione: chiarimenti
In conseguenza delle conclusione cui è giunta la Corte di Giustizia UE, con la già segnalata sentenza relativa alla causa C-272/13 del 17/7/2014 – con la quale è stata dichiarata contraria alla Direttiva IVA la disciplina italiana che prevede il pagamento dell’IVA all’importazione quando quest’ultima sia stata già regolarizzata dall’importatore mediante il meccanismo dell’inversione contabile – l’Agenzia delle Dogane ha precisato che, laddove non siano emersi profili di frode a danno dello Stato, gli Uffici provvederanno ad annullare in autotutela gli atti rivolti al recupero dell’IVA all’importazione gravante sui beni non introdotti fisicamente nel deposito IVA, ma ivi contabilmente registrati a cura del depositario, per i quali l’imposta sia stata assolta nei modi previsti dall’art. 50-bis, comma 6, del D.L. 30/8/1993, n.331, adottando le iniziative necessarie per l’abbandono del contenzioso. Per contro, invece, il contenzioso continuerà ad essere coltivato limitatamente alla pretesa azionata a titolo di sanzione. (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n.16/D del 20/10/2014)
Scambio di informazioni: accordo con le Isole Cook e il Governo di Jersey
Sono stati ratificati gli Accordi tra il Governo della Repubblica italiana e, rispettivamente, il Governo delle Isole Cook e il Governo del Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Tra le diverse disposizioni, è previsto che:
– le informazioni oggetto di scambio includono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento, la riscossione delle imposte, il recupero e l’esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali;
– per quanto concerne l’Italia, le imposte considerate sono l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP, l’IVA, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, le imposte sostitutive, nonché le imposte di natura identica istituite dopo la firma dell’Accordo;
– quanto alle modalità operative, l’Autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità summenzionate; tali informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata;
– una Parte contraente può consentire che rappresentanti dell’Autorità competente dell’altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone fisiche e per esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. (Leggi 17/10/2014, nn.157 e 158 su G.U. n.253 del 30/10/2014)
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Corea: protocollo aggiuntivo
È stato ratificato il protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Più in dettaglio, il menzionato protocollo, oltre a contenere alcune correzioni al testo della summenzionata Convenzione contro le doppie imposizioni, modifica l’art. 23 in merito alle modalità per evitare la doppia imposizione, nonché sostituisce completamente l’art. 26 dedicato allo scambio di informazioni tra i due Stati. (Legge 17/10/2014, n.156 su G.U. n.252 del 29/10/2014)
Notifica di atti impositivi provenienti da altri Stati membri UE
Sono state regolamentate le modalità procedurali per l’affidamento all’Agente della riscossione territorialmente competente dell’attività di notifica degli atti provenienti da altri Stati membri UE. Più in particolare, è stato disposto che l’Autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l’assistenza per la notifica solo: a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede; b) qualora tale notifica dia luogo a difficoltà sproporzionate. In tal caso, l’Agente della riscossione territorialmente competente dà corso alla notifica entro 6 mesi dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato dall’Autorità richiedente. (D.M. 21/10/2014 su G.U. n.252 del 29/10/2014)