“Decreto competitività”: convertito in legge, con modificazioni
È stato convertito in legge, con alcune modificazioni, il cd. “Decreto competitività” recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. Le principali novità recate da tale decreto saranno oggetto di una Circolare di prossima pubblicazione. (Legge 11/8/2014, n.116 e D.L. 24/6/2014, n.91 coordinato su G.U. n.192 del 20/8/2014 – S.O. n.72)
Accesso al credito d’imposta per l’assunzione di profili altamente qualificati
Le istanze per l’accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (ex art. 24 del D.L. 22/6/2012, n.83), riferite ai costi sostenuti per le assunzioni effettuate nel periodo dal 26/6/2012 al 31/12/2012, possono essere presentate mediante procedura informatica dal 15/9/2014 al 31/12/2014. Successivamente, dal 10/1/2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni effettuate nell’anno 2013, mentre dal 10/1/2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni effettuate nell’anno 2014. (D.M. 28/7/2014 su G.U. n.184 del 9/8/2014)
Entrata in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Congo
Il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto che si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsti per l’entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali; pertanto, in conformità al suo art. 30.2, tale Convenzione è entrata in vigore il giorno 26/6/2014. (Comunicato Ministero degli Affari Esteri su G.U. n.185 dell’11/8/2014)
Expo Milano 2015: questioni di carattere fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle questioni di carattere fiscale connesse all’Esposizione Universale di Milano del 2015 (cd. “Expo Milano 2015”), con riferimento ai diversi soggetti che a vario titolo sono interessati all’evento. Tra gli altri chiarimenti, è stato precisato che:
– i partecipanti non ufficiali (ovverosia, le entità giuridiche, nazionali o estere, autorizzate a partecipare all’evento) sono esenti da ogni imposizione diretta qualora si limitino a svolgere nel proprio spazio espositivo un’attività non commerciale; viceversa, qualora esercitino nel proprio spazio espositivo un’attività commerciale, il reddito riveniente non gode di alcuna agevolazione ed è tassato in Italia secondo le ordinarie disposizioni del TUIR;
– più in dettaglio, la tassazione in Italia del reddito derivante dallo svolgimento di un’attività commerciale da parte di un soggetto non residente è subordinata alla presenza nel territorio italiano di una sua stabile organizzazione; condizione ritenuta, in linea di principio, sussistente qualora nello spazio espositivo di un partecipante (ufficiale o non ufficiale) venga svolta un’attività commerciale. (Circolare n.26/E del 7/8/2014)
Prevenzione e contrasto dell’evasione: indirizzi operativi 2014
Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i risultati conseguiti dalla lotta all’evasione fiscale nel corso dell’anno precedente, indicando gli obiettivi cui è rivolta l’attività accertativa per l’anno in corso, mediante la distinzione delle attività di controllo “specifiche” e “trasversali”, altresì specificando le modalità con cui tale attività accertativa verrà espletata. Tra le diverse attività programmate per il periodo d’imposta 2014, si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti:
– con riguardo ai cd. “grandi contribuenti”, è stato raccomandato alle Direzioni Regionali di concentrare la propria capacità d’indagine verso quelle fattispecie che possono rappresentare una reale evasione o elusione tributaria; si pensi, a titolo esemplificativo, alle situazioni di delocalizzazione dei redditi verso Paesi a fiscalità più favorevole, laddove gli intenti perseguiti siano quelli di realizzare arbitraggi impositivi;
– con riguardo all’attività di controllo mediante indagini finanziarie, è stato precisato che tale attività deve essere utilizzata solo a valle di un’attenta analisi del rischio in esito al quale siano emerse significative anomalie dichiarative, preferibilmente quando è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’Ufficio. Più in particolare, tale strumento deve sempre essere utilizzato evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari, nonché tenendo conto degli indici di capacità contributiva già conosciuti dall’Ufficio in relazione al soggetto esaminato e al suo nucleo familiare;
– con riguardo al comparto degli enti non commerciali, è stata ribadita la necessità che le Direzioni Provinciali concentrino la loro attività nei confronti dei soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali (si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi in cui l’attività istituzionale riguardi la formazione sportiva per giovani, oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati);
– un’attenzione specifica sarà rivolta, inoltre, ai soggetti che si qualificano come esercenti attività agricola e nel contempo svolgono vere e proprie imprese commerciali di ristorazione e/o alberghiere dissimulate sotto forma di agriturismo;
– nell’ambito dell’attività in materia di antifrode, continuerà a essere particolarmente incisivo il contrasto ai fenomeni di frode intracomunitaria, delle false lettere d’intento e delle compensazioni di crediti erariali inesistenti;
– per quanto concerne l’attività di controllo su soggetti con attività internazionale in presenza di una procedura di ruling di standard internazionale, per i periodi d’imposta per i quali l’accordo è in vigore, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli artt. 32 e seguenti del D.P.R. 29/9/1973, n.600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo. Tuttavia, nell’ipotesi di un’attività di controllo avviata simultaneamente a un’istruttoria di ruling internazionale, è stata conferma la necessità di procedere a un’attenta valutazione di opportunità, al fine di evitare una sovrapposizione di interventi i quali, pur se condotti alla stregua di norme e logiche diverse, implicano lo svolgimento di attività istruttorie assimilabili. (Circolare n.25/E del 6/8/2014)
Impianti fotovoltaici: chiarimenti per la deducibilità dei canoni di leasing
In risposta a una consulenza giuridica formulata da Assilea, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento tributario dei contratti di leasing aventi a oggetto impianti fotovoltaici. Più in dettaglio, è stato precisato che per tali contratti stipulati prima delle modifiche normative (prima del 29/4/2012) – che originariamente rientravano tra i contratti mobiliari (scontando l’aliquota di ammortamento del 9%) e che in seguito ai chiarimenti forniti con la Circolare n.36/E del 19/12/2013 rientrano tra quelli immobiliari (scontando l’aliquota di ammortamento del 4%) – i canoni residui dovranno essere rimodulati ai fini fiscali per tenere conto del più lungo periodo rideterminato applicando al costo del bene il coefficiente di ammortamento del 4% (in luogo di quello del 9%). In altri termini, se il contribuente in data 1/1/2012 avesse stipulato un contratto di leasing di durata pari a 89 mesi in quanto avente a oggetto un impianto fotovoltaico (prima considerato bene mobile), ma che sulla base delle nuove indicazioni si configura come bene immobile, i canoni di leasing residui saranno deducibili tenendo conto del più lungo periodo di 200 mesi (pari ai 2/3 del periodo di ammortamento del bene), anziché di quello di 89 mesi. (Interpello n.954-35/2014 del 26/8/2014)
Richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero
Sono state definite le modalità e i termini per le richieste operate dall’UCIFI e dai reparti speciali della G.d.F. al fine di prevenire l’illecito trasferimento e la detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero. Si rammenta che tali richieste sono dirette agli intermediari finanziari – cui si richiede di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l’estero, oggetto di rilevazione ai sensi della disciplina antiriciclaggio – nonché agli altri soggetti nei cui confronti trova applicazione la normativa antiriciclaggio (a titolo esemplificativo, i professionisti e i revisori legali dei conti), cui si richiede di fornire l’identità dei titolari effettivi rilevati con riferimento a specifiche operazioni con l’estero. Con particolare riguardo ai professionisti e ai revisori legali dei conti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 21/11/2007, n.231), è stato precisato che:
– le richieste e le relative risposte sono effettuate utilizzando il sistema PEC;
– entro il 31/10/2014, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici, il proprio indirizzo PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline;
– la validità della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, da una comunicazione prodotta tramite un messaggio PEC; le risposte non accettate dal sistema di validazione perché non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte in forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC;
– dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni, decorre il termine fissato dall’organo procedente per l’adempimento comunicativo, che non può essere inferiore a 15 giorni per le richieste relative ai dati identificativi del titolare effettivo;
– fino al 31/10/2014 (periodo transitorio), le richieste e le relative risposte sono effettuate esclusivamente in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
(Provvedimento del Direttore AdE prot. n.105953 dell’8/8/2014)