Con 16 voti a favore (maggioranza) e 9 astenuti è stato approvato in consiglio regionale il disegno di legge 58 “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)).
Il provvedimento modifica alcune disposizioni contenute nella Legge di Stabilità, approvata nel dicembre scorso, relative all’addizionale regionale sull’Irpef per renderle coerenti con il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027. In particolare nel triennio 2025-2027 la normativa regionale viene uniformata ai tre scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale attuativa della riforma fiscale introdotta dalla Legge n.111 del 2023.
In particolare: nel 2023 il legislatore statale ha portato da 4 a 3 gli scaglioni dell’IRPEF per il solo anno 2024, consentendo alle Regioni di adeguare il proprio sistema fiscale e, dunque, anche la Liguria, attraverso la legge regionale n. 4 del 2024 si era adeguata ai tre scaglioni dell’IRPEF previsti dallo Stato. Successivamente la legge di Bilancio dello Stato (n. 207 del 30.12.2024) ha portato “a regime”, cioè non più solo annualmente, gli scaglioni dell’IRPEF portandoli, definitivamente, da 4 a 3. La Liguria, pertanto, con il ddl 58 si è adeguata nuovamente stabilendo lo stesso regime fiscale, già previsto per il 2024, anche per l’anno 2025 ed i due successivi: questa manovra garantirà una stabilità ai contribuenti liguri (la misura valida per il 2024 prosegue per altri tre anni), confermando la riduzione della pressione fiscale sui redditi sino a 28 mila euro, che vedono azzerata la maggiorazione dell’addizionale regionale all’Irpef. È una manovra identica a quella effettuata l’anno scorso. Il termine massimo entro il quale le Regioni si devono adeguare è il 15 aprile 2025.
Il provvedimento contiene anche alcuni adeguamenti per quanto riguarda la normativa in materia di pesca professionale e acquacoltura: la concessione di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale destinate all’esercizio delle attività di pesca professionale e di acquacoltura è rilasciata dal Comune, al termine di una procedura di evidenza pubblica. La durata delle concessioni è stabilita sulla base del piano economico finanziario degli investimenti legato alla concessione e dei relativi costi da ammortizzare e, comunque, per un periodo non inferiore a quindici anni. Il testo stabilisce che la Regione possa approvare direttive vincolanti per l’esercizio delle funzioni amministrative per favorire lo sviluppo delle attività relative alla pesca, all’acquacoltura, alla tutela e all’incremento delle risorse alieutiche. In prima applicazione la durata delle concessioni demaniali marittime è stabilita in quindici anni.