Molo Ravano alla Spezia, il Tar della Liguria respinge il ricorso di Fincosit srl, Suardi spa e Cmci scarl contro La Spezia Container Terminal spa e l’aggiudicazione dei lavori del nuovo Terminal Ravano del porto mercantile della Spezia al raggruppamento Icop spa Società Benefit in proprio e in qualità di mandataria Rti con Vianini Lavori spa e Dott. Carlo Agnese spa.
La sentenza n. 982/2025 del 22 agosto ha respinto il ricorso.
Nella nota di Lsct si legge: “La decisione ha confermato la legittimità degli atti di gara e la correttezza dell’operato di La Spezia Container Terminal spa riconoscendo la piena validità della procedura di aggiudicazione. Il Tar ha ritenuto conforme alla normativa vigente la clausola del bando relativa al requisito economico-finanziario e ha dichiarato pienamente efficace la documentazione contrattuale prodotta dal raggruppamento aggiudicatario. In questo modo, il giudice amministrativo ha respinto nel merito tutte le censure sollevate, confermando la trasparenza e la solidità dell’intero processo di affidamento”.
In sostanza i ricorrenti avevano contestato i requisiti economici insufficienti delle imprese poi risultate vincitrici: il bando chiedeva alle imprese concorrenti di dimostrare, con lavori svolti in passato, un volume d’affari pari ad almeno 2,5 volte il valore dell’appalto. La discriminante è che il bando parlava di 10 anni di fatturato, mentre per la legge il calcolo andrebbe fatto sugli ultimi 5 anni e la Dott. Carlo Agnese spa non avrebbe raggiunto il fatturato minimo richiesto nei 5 anni precedenti: aveva dichiarato 51,8 milioni invece dei circa 74,2 milioni necessari. In questo caso il Tar ha ritenuto valido il criterio dei 10 anni usato nel bando, perché l’art. 103 del Codice (norma principale) prevale sugli allegati e perché la scelta dei 10 anni amplia la concorrenza (più imprese possono partecipare).
L’altra questione sotto i riflettori della giustizia amministrativa era per problemi con il contratto di avvalimento: un’altra società del raggruppamento (Vianini Lavori spa) si era appoggiata a un’altra impresa (Icop) per “prendere in prestito” parte dei requisiti tecnici richiesti, tramite un contratto di avvalimento. Secondo la ricorrente, questo contratto sarebbe stato firmato da un rappresentante non autorizzato (“falsus procurator”), e quindi sarebbe inefficace. Il Tar ha verificato la procura e ha concluso che il rappresentante (Sandro Della Mea) aveva effettivamente pieni poteri di firmare, inclusi contratti come quello di avvalimento. Inoltre, ha sottolineato che Icop non era un soggetto “esterno” alla gara, ma la stessa capogruppo del raggruppamento: quindi il contratto serviva proprio a rafforzare la partecipazione comune, non era un artificio.


























