Sono stati attivati i codici tributo relativi al Superbonus 110%, istituiti a seguito dell’approvazione del decreto Rilancio.
«Genova è una città più reattive rispetto ai provvedimenti previsti dal Decreto – osserva Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova, l’associazione di categoria dei proprietari edilizi, che ha attivato l’apposito sportello Superbonus 110% – Adesso si fa un passo avanti fondamentale, con la pubblicazione dei codici tributo, che permettono l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».
La norma prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di: recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica (ecobonus e superbonus), adozione di misure antisismiche (sismabonus), recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per la compensazione dei crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.