Con l’arrivo della bella stagione, negli ultimi giorni, si è parlato molto di spiagge e ripascimento di sabbia, perfino con qualche aspra polemica, specie su quella di Voltri, che non ha soddisfatto alcuni abitanti. Si è parlato di differenze di trattamento da spiaggia a spiaggia o di mancanza di interventi. Proviamo allora a fare il punto, a partire da un chiarimento pubblicato proprio da Arpal questa mattina, che non lascia dubbi circa questa attività e fornisce un quadro completo su quanto è stato fatto in questo difficile anno di mareggiate.
L’operazione di ripascimento delle spiagge, che avviene ogni anno con l’arrivo della stagione balneare, consiste nel trasporto e deposito di materiale, proveniente da diverse fonti disponibili e conformi allo scopo, per aumentare il volume di una spiaggia e renderla così fruibile alle attività collegate alla balneazione.
L’ente competente al rilascio dell’autorizzazione per il ripascimento è il Comune competente mentre, a norma di legge, Arpal deve rilasciare un parere vincolante al Comune entro 30 giorni dalla richiesta. Nel 2019 Arpal ha rilasciato circa 70 pareri ai Comuni liguri, anche se prevalentemente destinati alle province di Genova e Savona (circa 50). Il compito di Arpal è anche quello di valutare la compatibilità del materiale destinato al ripascimento rispetto al contesto naturalistico e ambientale del sito. Queste valutazioni vengono fatte rispetto a trasparenza delle acque e habitat marini (compatibilità determinata dalla percentuale di pelite presente, materiale inferiore a 0,0625 mm che determina fenomeni di torbidità); compatibilità chimica dei sedimenti, cioè la concentrazione di metalli ammessa, variabile a seconda del territorio; presenza di sostanze d’origine antropica e compatibilità microbiologica; finalità balneari (in base alle caratteristiche tessiturali e del colore del materiale d’apporto).
Quando ritenuto opportuno, Arpal effettua sopralluoghi per valutare, tramite controllo visivo – o se necessario/possibile – attraverso il campionamento, la corrispondenza fra quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione e quanto effettivamente utilizzato per il ripascimento.
Tali controlli possono essere richiesti esplicitamente dagli enti territorialmente competenti. In caso di difformità è prevista una sanzione amministrativa come da norma del testo unico ambientale.