Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva
È stato convertito in legge, con alcune modificazioni, il D.L. 28/1/2014, n.4 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”, contenente, prima della conversione, anche le disposizioni sulla “collaborazione volontaria” per il rientro dei capitali detenuti all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (cd. “voluntary disclosure”).
Tra le diverse disposizioni, è stato stabilito che:
– le misure urgenti per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero sono soppresse;
– è abrogata la disposizione con la quale era stato introdotto un “meccanismo” di razionalizzazione delle detrazioni (art. 1, commi 575-576, della Legge di Stabilità 2014);
– l’obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi è stato eliminato per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro;
– per i soggetti che alla data del 17/1/2014 (del 30/1/2014 per quelli indicati nell’allegato 1-bis al decreto) avevano la residenza o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi atmosferici di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 17/1/2014 e il 31/10/2014. Nei confronti di tali soggetti sono altresì sospesi, fino al 31/10/2014, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme dovute in base ad accertamenti direttamente esecutivi;
– per i finanziamenti contratti per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito del sisma del maggio 2012, la restituzione del debito per quota capitale all’1/1/2014 può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento, per un periodo non superiore a 2 anni. (Legge 28/3/2014, n.50 e D.L. 28/1/2014, n.4 su G.U. n.79 del 29/3/2014)
Misure urgenti per l’emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni
In ragione dell’attuale situazione di crisi economica e sociale e della necessità di intervenire in via d’urgenza per far fronte al disagio abitativo, sono state adottate alcune misure volte a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto, nonché a rilanciare il mercato delle costruzioni.
Tra le diverse disposizioni, è stato stabilito che:
– per il quadriennio 2014/2017, l’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a “canone concordato” è ridotta al 10% (in luogo dell’attuale 15%);
– fino al riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 40%;
– per il triennio 2014/2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti a propria abitazione principale, spetta una detrazione ai fini delle imposte sui redditi pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41. (D.L. 28/3/2014, n.47 su G.U. n.73 del 28/3/2014)
Fatturazione elettronica: chiarimenti
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito al D.M. 3/4/2013, n.55 con il quale sono state stabilite le modalità attuative del regime di fatturazione elettronica applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. In merito, si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica si applica dal prossimo 6/6/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, nonché dal 6/6/2015 per tutte le altre Amministrazioni centrali e locali. (Circolare MEF n.1/DF del 31/3/2014)
Piani urbanistici particolareggiati: chiarimenti ai fini dell’imposizione indiretta
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’irrogazione delle sanzioni nelle seguenti ipotesi di decadenza dal regime fiscale agevolato dei piani urbanistici particolareggiati (ex art. 1, comma 25, della Legge 24/12/2007, n.244): 1) mancata utilizzazione edificatoria dei terreni nei 5 anni successivi alla registrazione dell’atto di acquisto; 2) alienazione dell’immobile prima del termine quinquennale. In merito, è stato precisato che nessun obbligo di denuncia ex art. 19 del TUR possa essere imposto al contribuente, non trovando, quindi, applicazione la relativa sanzione amministrativa di cui all’art. 69 del medesimo TUR.
(Risoluzione n.37/E del 9/4/2014)
Omesso versamento di IVA: incostituzionale la norma prima delle modifiche
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.Lgs. 10/3/2000, n.74, nella parte in cui prevede, per l’omesso versamento dell’IVA, una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, prima delle modifiche apportate dal D.L. 13/8/2011, n.138 (rispettivamente, pari a euro 103.291,38 e ad euro 77.468,53). Più in dettaglio, “L’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’IVA, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38”. (Corte Costituzionale n.80/2014 dell’8/4/2014)
Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
L’art. 30 del D.P.R. 29/9/1973, n.602 dispone che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano gli interessi di mora; a decorrere dall’1/5/2014, la misura di tali interessi è fissata al 5,14% in ragione annuale. (Provvedimento del Direttore AdE prot. n.51685 del 10/4/2014)
Attività sportive dilettantistiche e indennità chilometriche: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento tributario da riservare – in capo al percettore – alle indennità chilometriche erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. In merito, è stato precisato che le somme percepite per l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica sono ricomprese nella categoria dei “redditi diversi”, per cui le indennità chilometriche non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di 7.500 euro, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti. (Risoluzione n.38/E dell’11/4/2014)
Tassazione dei redditi dei terreni: chiarimenti per i coltivatori diretti e gli IAP
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi in presenza di redditi dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), per i quali risulti dovuta la cd. “mini IMU” per l’anno d’imposta 2013.
In merito, è stato precisato che il regime da applicare è:
– per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per i quali non è dovuta l’IMU per l’anno 2013: 1) nel quadro A della dichiarazione dei redditi va indicato il codice 2 nella colonna 9 “IMU non dovuta”; 2) il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, è assoggettato all’IRPEF e alle relative addizionali;
– per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per i quali è dovuta la cd. “mini IMU” per l’anno 2013: 1) nel quadro A della dichiarazione dei redditi non va compilata la colonna 9 “IMU non dovuta”; 2) il reddito dominicale del terreno non affittato non è assoggettato all’IRPEF e alle relative addizionali. (Risoluzione n.41/E del 18/4/2014)