Approvato il cd. Decreto “salva Roma”
È stato approvato cd. Decreto “salva Roma”, con il quale, oltre ad alcune modifiche alla disciplina della TASI e della TARI, e all’abrogazione della cd. “web tax”, è stato prorogato al 31/3/2014 il termine entro il quale i contribuenti possono estinguere il debito per le somme iscritte a ruolo (fino al 31/10/2013) attraverso il pagamento, in via agevolata, delle somme dovute senza l’applicazione di interessi e dell’aggio della riscossione. (D.L. 6/3/2014, n.16 su G.U. n.54 del 6/3/2014)
Decreto “Milleproroghe”: convertito in legge, con modificazioni
È stato convertito in legge, con alcune modificazioni, il cd. Decreto “Milleproroghe”, recante la proroga di termini previsti da alcune disposizioni legislative. Tra le principali novità:
– trovano applicazione anche per il 2014 le detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti (ex art. 1, comma 1324, della Legge 27/12/2006, n.296), non rilevando, peraltro, ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2015;
– è prorogato al 30/6/2014 (in luogo del previgente 1/1/2014), l’obbligo, previsto per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
– ai fini dell’iscrizione nel Registro dei revisori legali, sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami per l’iscrizione nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti che saranno previsti con successivo decreto, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame. (Legge 27/2/2014, n.15 e D.L. 30/12/2013, n.150 coordinato su G.U. n.49 del 28/2/2014)
Modalità di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale
L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di consultazione, in modo gratuito e in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale, con specifico riguardo ai beni immobili dei quali il soggetto che effettua la consultazione risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. (Provvedimento del Direttore dell’AdE prot. n.31224 del 4/3/2014)
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di delega fiscale
È stata approvata in via definitiva e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la cd. Legge di delega fiscale, recante la delega al Governo per l’introduzione di disposizioni rivolte a ottenere un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Tra i principi direttivi, cui dovrà orientarsi l’azione del Governo, sono stati previsti: la revisione del catasto dei fabbricati; il monitoraggio dell’evasione fiscale; il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale; l’introduzione della disciplina dell’abuso del diritto e la revisione delle vigenti disposizioni antielusive; la razionalizzazione della disciplina degli interpelli; la revisione del sistema sanzionatorio e del contenzioso tributario; la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la revisione dell’imposizione sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata. (Legge 11/3/2014, n.23 su G.U. n.59 del 12/3/2014)
“Redditometro”: ulteriori indicazioni operative
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (cd. “Redditometro”), per ottemperare alle indicazioni rese dal Garante della privacy con il Parere del 21/11/2013, il quale le aveva prescritto di adottare, prima dell’inizio del trattamento, alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva. La ricostruzione sintetica del reddito sarà, quindi, ora effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, delle “spese certe”, delle “spese per elementi certi” e del “fitto figurativo”. (Circolare n.6/E dell’11/3/2014)
Rimborsi IVA: indirizzi operativi per l’attività istruttoria
Al fine di velocizzare l’erogazione dei rimborsi IVA che presentano un basso livello di rischio, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le linee guida per una razionalizzazione delle attività istruttorie. In particolare, è stato precisato che nell’ambito di tale attività sarà tenuto conto del livello di rischio (cd. “risk score”) proposto dall’applicazione informatica “Analisi del rischio IVA”, al fine di suddividere i rimborsi in classi di rischio (alto, medio e basso), con l’obiettivo di diversificare l’attività istruttoria sul rimborso, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere al contribuente e alla tempistica delle verifiche. Tale livello di rischio sarà determinato prendendo a riferimento i seguenti parametri: continuità aziendale; tipologia di attività svolta; natura giuridica del contribuente; regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti; assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito; assenza di carichi pendenti; coerenza degli importi richiesti a rimborso; assenza di frodi e violazioni penali tributarie; “conoscenza” del soggetto da parte dell’Ufficio, in quanto fisiologicamente a credito. (Circolare n.5/E del 10/3/2014)
Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative: norme di attuazione
Sono state approvate le disposizioni di attuazione in materia di incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative (ex art. 29 del D.L. 18/10/2012, n.179). Tra le altre disposizioni, è stato stabilito che:
– le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi IRPEF e ai soggetti passivi IRES che effettuano – anche indirettamente, per il tramite di OICR o di società di capitali – un “investimento agevolato” in una o più start-up innovative, nei 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2012;
– le agevolazioni non si applicano: 1) nel caso di investimenti effettuati mediante OICR o società di capitali a partecipazioni pubblica; 2) nel caso di investimenti in start-up innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà, ovvero si tratti di imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio; 3) ai soggetti che, alla data in cui l’investimento si intende effettuato, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell’investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 30%;
– le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio;
– i soggetti passivi IRPEF, che beneficiano dell’agevolazione, possono detrarre dall’imposta lorda, in ciascun periodo d’imposta, un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 500.000 euro. Qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo;
– i soggetti passivi IRES, che beneficiano dell’agevolazione, possono dedurre dal proprio reddito complessivo, per ciascun periodo d’imposta, un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 1.800.000 euro. Qualora tale deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l’eccedenza può essere dedotta nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo;
– tali agevolazioni sono fruibili a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore a 2.500.000 euro per ciascuna start-up innovativa. (D.M. 30/1/2014 su G.U. n.66 del 20/3/2014)
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: disposizioni di attuazione
Sono state disciplinate le procedure relative allo scambio, con le altre Autorità competenti degli Stati Membri UE, delle informazioni rilevanti per l’Amministrazione interessata e per l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri, relative alle imposte di qualsiasi tipo, con le seguenti eccezioni: IVA, dazi doganali, accise, contributi previdenziali, diritti (quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da Autorità pubbliche), tasse di natura contrattuale (quale corrispettivo di servizi pubblici). (D.Lgs. 4/3/2014, n.29 su G.U. n.63 del 17/3/2014)
Rideterminazione delle percentuali di fruizione di alcuni crediti d’imposta
È stata disposta la riduzione delle quote percentuali di fruizione di alcuni crediti d’imposta indicati nell’elenco 2 allegato alla Legge di Stabilità 2014. Più in dettaglio, tali riduzioni, nella generalità dei casi pari al 15% dell’importo agevolato, riguardano: il credito d’imposta in favore delle imprese per la ricerca scientifica; l’agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali; il credito d’imposta per l’erogazione di borse di studio a studenti universitari; il credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche; il credito d’imposta previsto per i titolari di licenza taxi-noleggio con conducente; l’agevolazione sulle reti di teleriscaldamento; il credito d’imposta per l’acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica; il credito d’imposta per l’offerta on-line di opere dell’ingegno; il credito d’imposta per investimenti in agricoltura; l’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori; il credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno.
(D.P.C.M. 20/2/2014 su G.U. n.67 del 21/3/2014)