Fondamentale, prima di iniziare i lavori, è verificare la propria capienza Irpef. Si può beneficrare della detrazione solo se l’importo che paghiamo come tasse è superiore alla somma da portare in detrazione, non può dunque sfruttare questo incentivo chi è nella cosiddetta no-tax area, cioè non paga le tasse perché ha un reddito inferiore alla soglia di 8.000 euro per dipendenti e pensionati) oppure esiste la possibilità di cedere il credito o richiedere lo sconto in fattura. In entrambe le misure occorre che vi sia comunque l’accettazione da parte del cessionario del credito o dello sconto.
Chi può detrarre?
Il proprietario, il nudo proprietario , l’usufruttuario, l’inquilino, il familiare convivente del proprietario dell ” immobile, chi risiede nell’immobile grazie ad un comodato d’uso gratuito regolarmente registrato, il convivente more uxorio, componente di unione civile, l’ex coniuge assegnatario del bene, l’acquirente firmatario del compromesso di vendita solo se registrato all’agenzia dell’entrate e se immesso nel possesso, soci di cooperative e imprenditori individuali.
Si possono detrarre le spese sostenute per tutti gli immobili residenziali del contribuente.
Come pagare i lavori: mai in contanti o assegni ma solocon bonifici per ristrutturazione edilizia. Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma :articolo 16-bis del Tuir
codice fiscale del beneficiario della detrazione
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. CAUSALE
Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista
dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986
Pagamento fattura n. ___ del ______
a favore di _______________
partita Iva _________________
Beneficiario della detrazione _________
codice fiscale____________
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) possono essere pagate anche in contanti o con bollettini postali. Nel bonifico si devono riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. In tale situazione si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che: nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:
la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società
finanziaria al fornitore della prestazione.
Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.
Sono detraibili i lavori di: manutenzione straordinaria.
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per ealizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva
Esempi di manutenzione straordinaria:
• installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande solo se si modifica il
materiale o tipologia di infisso
• rifacimento di scale e rampe
• interventi finalizzati al risparmio energetico
• recinzione dell’area privata
• costruzione di scale interne.
• interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un abbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
• demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
• modifica della facciata
• realizzazione di una mansarda o di un balcone
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
• apertura di nuove porte e finestre
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della
detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che:
per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione” se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it/. Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Questo vale anche per l’acquisto degli elettrodomestici, in questo caso per la data si può considerare quella del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Se i lavori sono riferiti a parti condominiali, la detrazione è ammessa anche per la manutenzione ordinaria. sarà l’amministratore a certificare la spesa e la quota millesimale spettante, inoltrando la comunicazione telematica all’agenzia delle entrate.
Documenti da consegnare al Caf: autorizzazioni o concessioni comunali, (Cila , Scia, comunicazione di inizio e fine lavori, raccomandata alla asl ) se gli interventi ne prevedono l’obbligatorietà, altrimenti se rientrano nell’edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dove si attesti la tipologia degli interventi e la data di inizio lavori;
fatture e bonifici
enea e mail con cpid.