Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine: chiarimenti
L’Associazione Bancaria Italiana ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle recenti modifiche che hanno interessato la disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, mediante le quali è stato introdotto un meccanismo di applicazione opzionale della menzionata imposta sostitutiva, nonché ampliato il suo ambito di applicazione.
Transfer pricing: draft in merito ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto
Nell’ambito del progetto OCSE “Base Erosion and Profit Shifting” (cd. BEPS) è stato reso pubblico un discussion draft in merito alla disciplina del “transfer pricing”, con particolare riguardo ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto, al fine di prevenire i diversi tipi di erosione della base imponibile attuati mediante il pagamento di eccessive management fees e di spese sostenute dalla casa madre. (News OECD del 3/11/2014)
Definizione di stabile organizzazione: draf dell’Action 7 del progetto BEPS
L’OCSE ha diffuso un discussion draft in merito all’Action 7 del progetto BEPS avente ad oggetto il contrasto all’elusione dello status di stabile organizzazione, ivi inclusa la proposta di modifica della definizione stessa di stabile organizzazione (“permanent establishment”) contenuta nel Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.
Convertito in Legge il cd. “Decreto Sblocca Italia”
È stato convertito in Legge, con alcune modificazioni, il cd. “Decreto Sblocca Italia”, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
Tra le principali novità normative:
– l’introduzione di un incentivo per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale – sotto forma di deduzione dal reddito complessivo – per l’acquisto (o la costruzione su aree edificabili già di proprietà prima dell’inizio dei lavori) di abitazioni da destinare alla locazione per almeno 8 anni;
– la previsione che la registrazione dell’atto con il quale le parti di un contratto di locazione dispongono esclusivamente la riduzione del relativo canone è esente dalle imposte di registro e di bollo.
(Legge 11/11/2014, n.164 e D.L. 12/9/2014, n.133 coordinato su G.U. n.262 dell’11/11/2014 – S.O. n.85)
Approvata la cd. “Legge europea 2013-bis”
È stata approvata la cd. “Legge europea 2013-bis”, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.
Tra le più rilevanti novità a carattere fiscale, si segnala:
– l’introduzione – a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 – della disciplina dei cd. “non residenti Schumacker”, ovverosia l’estensione, nei confronti dei soggetti che pur non essendo residenti ai fini fiscali in Italia, ma che ivi realizzano almeno il 75% del reddito complessivo, delle detrazioni IRPEF e del nuovo regime dei contribuenti minimi;
– la modifica – a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014 – del campo di applicazione dell’IVAFE, che viene ristretto ai soli prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero (in precedenza erano comprese tutte le attività finanziarie detenute all’estero);
– l’estensione dell’esclusione dalle imposte sulle successioni e donazioni agli enti pubblici, fondazioni e associazioni istituiti in Stati UE o SEE, indipendentemente dall’esistenza di condizioni di reciprocità.
(Legge 30/10/2014, n.161 su G.U. n.261 del 10/11/2014 – S.O. n.83)
Convertito in Legge il Decreto recante la cd. “Riforma della Giustizia”
È stato convertito in Legge, con alcune modificazioni, il Decreto recante la cd. “Riforma della Giustizia”, ovverosia contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Tra le diverse disposizioni, si segnala che è stata confermata – con decorrenza dall’anno 2015 – la modifica del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (valida anche per il contenzioso tributario), che risultano ora sospesi dall’1/8 al 31/8 di ciascun anno (in precedenza, la sospensione era accordata dall’1/8 al 15/9 di ciascun anno). È stato, inoltre, modificato il regime della compensazione delle spese di giudizio, prevedendo che il giudice può compensare, parzialmente o per interno, le spese tra le parti solo se vi è soccombenza reciproca, ovverosia nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (in precedenza, la compensazione era ammessa se vi fosse stata soccombenza reciproca o nel caso in cui fossero concorse altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza).
(Legge 10/11/2014, n.162 e D.L. 12/9/2014, n.132 coordinato su G.U. n.261 del 10/11/2014 – S.O. n.84)
Credito d’imposta per l’assunzione di profili altamente qualificati: differimento
Le istanze di accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (ex art. 24 del D.L. 22/6/2012 n.83) possono essere presentate dal 12/1/2015 al 31/12/2015 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni riferibili all’anno 2013 e dall’11/1/2016 al 31/12/2016 con riguardo ai costi sostenuti per le assunzioni riferibili all’anno 2014. (D.M. 10/10/2014 su G.U. n.268 del 18/11/2014)
Scambio di informazioni ai fini fiscali: aggiornato l’elenco degli Stati
È stato modificato il D.M. 4/9/1996, recante l’elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni previsto dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, al fine di inserire nel predetto elenco, con il n.54-bis), il Qatar. (D.M. 24/10/2014 su G.U. n.267 del 17/11/2014)
Obbligo di tracciabilità per le associazioni senza scopo di lucro
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti/versamenti di importo superiore a 516,46 euro (ex art. 25, comma 5, della Legge 13/5/1999, n.133), nei confronti dei soggetti che beneficiano del regime agevolativo di cui alla Legge 16/12/1991, n.398. Al riguardo, è stato precisato che il menzionato obbligo di tracciabilità si applica agli enti destinatari delle disposizioni di cui alla Legge n.398/1991, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”, e, quindi, non solo nei confronti delle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ma anche delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco. (Risoluzione n.102/E del 19/11/2014)
Scambio automatico di informazioni: per la Svizzera a decorrere dal 2018
La Svizzera è il 52° Paese firmatario della Convenzione per la mutua assistenza tra Stati in materia fiscale, risultando così pronta per l’avvio dello scambio automatico di informazioni a partire dal 2018 (diversamente dai Paesi “early adopters” che lo porranno in essere a partire dal 2017). (News OECD del 19/11/2014)
È ordinatorio il termine di permanenza dei verificatori presso la sede sociale
In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente (ex art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente) è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione. (Cassazione n.24690 del 20/11/2014)
Condizioni per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione
Sono state ritenute indeducibili le spese di sponsorizzazione sostenute da un contribuente per apporre il proprio marchio su auto partecipanti a manifestazioni sportive di racing effettuate in ambito europeo, sul presupposto della presunta incongruenza tra i clienti del contribuente (avente un’operatività limitata a un ristretto ambito geografico) e la generalità dei consumatori interessati alle corse automobilistiche. In merito, è stato ribadito che “in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la menzionata deducibilità esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo”. (Cassazione n.25100 del 26/11/2014)