Precisazioni in merito alla disciplina delle perdite e delle svalutazioni su crediti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità afferenti la disciplina delle perdite e delle svalutazioni su crediti, recate dall’art. 1, commi da 158 a 161, della Legge di Stabilità 2014.
In merito alla nuova formulazione dell’ultimo periodo dell’art. 101, comma 5, del TUIR – secondo cui “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili” – è stato precisato che:
– con riguardo alla vigente versione dell’OIC 15, la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nel caso di cessione pro soluto dei crediti con trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario; diversamente, nel caso di cessione pro solvendo non può ravvisarsi, in linea di principio, la predetta presunzione, in quanto anche nel caso in cui il contribuente opti per la cancellazione del credito dal bilancio, si è dell’avviso che non si tratti di una espunzione in senso proprio, bensì di una riclassificazione di una posta patrimoniale senza interessare, in generale, alcuna voce del conto economico;
– con riguardo, invece, alla nuova versione dell’OIC 15 (in attesa di approvazione definitiva), la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio (a titolo esemplificativo, in caso di forfaiting, datio in solutum, conferimento e vendita del credito, cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito); diversamente, non si ravvisa l’operatività della presunzione nell’ipotesi in cui non si verifica la cancellazione del credito dal bilancio, atteso che al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento dei rischi (a titolo esemplificativo, in caso di mandato all’incasso, pegno di crediti, cessione a scopo di garanzia, operazioni di sconto, cessioni pro solvendo e cessioni pro soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito);
– i soggetti che adottano i principi contabili nazionali con esercizio coincidente con l’anno solare possono dedurre le perdite sui crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2013; per tali soggetti, non hanno, invece, automatica rilevanza fiscale le perdite rilevate a seguito di cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi d’imposta precedenti, per la deducibilità delle quali è necessario valutare la ricorrenza degli elementi certi e precisi a norma dell’art. 101, comma 5, del TUIR. (Circolare n.14/E del 4/6/2014)
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, reintrodotta ad opera dell’art. 1, commi da 140 a 146, della Legge di Stabilità 2014. Tra i diversi chiarimenti, si segnala che:
– non possono formare oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (cd. beni merce), nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riguardo agli immobili merce;
– in assenza di un bilancio formale, le imprese in contabilità semplificata possono provare la qualifica di beni diversi da quelli merce sulla base di situazioni di fatto, ossia di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni;
– la rivalutazione per i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea deve avvenire in base ad un unico criterio, nel senso che non è dato adottare per alcuni beni il metodo di rivalutazione a valori correnti e per altri appartenenti alla stessa categoria quello basato sul “valore interno”; per contro, all’interno della medesima categoria omogenea non è, invece, necessario utilizzare uno solo dei metodi di rivalutazione consentiti, ovverosia rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento, rivalutazione del solo costo storico, riduzione del fondo ammortamento, potendo essere utilizzati anche contestualmente per rivalutare il medesimo bene;
– possono essere rivalutate anche le aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; tali aree vanno comprese nella categoria omogenea degli immobili non ammortizzabili, mentre il fabbricato, se strumentale, deve essere compreso nella diversa categoria degli immobili ammortizzabili;
– l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa si considera perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva; pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione, ma determina l’iscrizione a ruolo degli importi non versati;
– per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, la base di computo deve essere assunta al lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale della rivalutazione, senza tener conto, pertanto, della circostanza che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto della predetta imposta sostitutiva. (Circolare n.13/E del 4/6/2014)
Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina prevista in favore delle cd. start-up innovative, in relazione alla quale sono stati approfonditi, tra gli altri, gli aspetti che attengono: alla nozione di start-up innovativa e di incubatore certificato; alla non applicazione della disciplina delle società di comodo; agli incentivi fiscali previsti per l’investimento in simili società.
Tra gli altri chiarimenti, in merito alla non applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica è stato precisato che:
– la non applicazione della disciplina delle società non operative opera per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa, con la conseguenza che la stessa non è tenuta a effettuare il test di operatività; nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa, la società è, invece, tenuta a effettuare il test, considerando nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi i 2 periodi d’imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina (ad esempio, se l’ultimo periodo d’imposta in cui la società possiede i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa è il 2017, la disciplina delle società non operative trova applicazione già dal periodo d’imposta 2018);
– la non applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica opera per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa; ai fini dell’applicazione di tale disciplina, il cd. “triennio di osservazione” decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa (ad esempio, se l’ultimo periodo d’imposta in cui la società possiede i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa è il 2017, la disciplina delle società in perdita sistematica trova applicazione dal periodo d’imposta 2021, considerando come “triennio di osservazione” i periodi 2018-2020).
(Circolare n.16/E dell’11/6/2014)
Fusione transfrontaliera e riporto delle perdite della stabile organizzazione
In merito a una fusione per incorporazione transfrontaliera tra una società residente nel Regno Unito (con stabile organizzazione in Italia) e una società italiana, in esito alla quale permane nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, è stato precisato che la deducibilità fiscale delle perdite pregresse da parte della stabile organizzazione del soggetto non residente è ammessa: 1) proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato; 2) alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR. Con particolare riguardo al limite del patrimonio netto previsto da tale disposizione, l’ammontare rilevante per una stabile organizzazione di un soggetto estero è rappresentato dalla sommatoria di: a) fondo di dotazione (o patrimonio netto) contabile risultante dal rendiconto di cui all’art. 14, comma 5, del D.P.R. 29/9/1973, n.600, sterilizzato degli eventuali incrementi effettuati nei 24 mesi antecedenti alla fusione; b) adeguamenti posti in essere sul piano fiscale (sempreché i medesimi abbiano concorso alla formazione della base imponibile) al fine di ottenere la riclassificazione figurativa dei debiti (produttivi di interessi passivi) risultanti dal proprio passivo patrimoniale in fondo di dotazione. (Risoluzione n.63/E del 17/6/2014)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto competitività”
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto competitività” recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. (D.L. 24/6/2014, n.91 su G.U. n.144 del 24/6/2014)
Documenti informatici: modalità di assolvimento degli obblighi fiscali
Sono state fissate le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, in attuazione dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7/3/2005, n.82. Tra le diverse disposizioni, è stato stabilito che il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento con modello F24; quella sui libri e registri previsti dall’art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972, n.642, tenuti con modalità informatiche, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
(D.M. 17/6/2014 su G.U. n.146 del 26/6/2014)
IVA: ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione
L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblici ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione, fornendo alcune precisazioni in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 325 a 328, della Legge 24/12/2012, n.228 (cd. “Legge di Stabilità 2013”) alla disciplina della fatturazione elettronica, nonché rispondendo sinteticamente ai quesiti pervenuti dai contribuenti in materia di obblighi di fatturazione in generale.
Tra i diversi chiarimenti, si segnala che in merito alla possibilità di emettere la fattura differita anche nel caso di prestazioni di servizi – purché la fattura emessa indichi in dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili “attraverso idonea documentazione” – è stato precisato che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti; a titolo esemplificativo, può trattarsi, oltre che del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi. (Circolare n.18/E del 24/6/2014)