Entra in vigore dal prossimo 1° ottobre la normativa sulla patente a crediti per i cantieri edili e di ingegneria civile. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto attuativo. Le disposizioni riguardano tutte le imprese (non necessariamente edili) e/o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili e/o di ingegneria civile con l’eccezione per chi, in tale ambito, effettua solo forniture o prestazioni di natura intellettuale. Questa nuova regolamentazione si pone l’obiettivo di rafforzare il controllo e la vigilanza su chi opera nei settori edili e in contesti ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori. Chi ha sotto i 15 punti non potrà lavorare.
La patente si richiede accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Nell’attesa dell’attivazione (prevista l’1 ottobre) sino al 30 settembre sarà possibile presentare la domanda tramite pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. La trasmissione a mezzo pec avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024 e obbliga l’operatore a ripresentare la domanda mediante il portale dell’Ispettorato entro la medesima data.
Non sono soggette all’obbligo della patente le imprese che, pur operando all’interno dei cantieri edili e/o di ingegneria civile, sono in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III.
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo.
I requisiti
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di controlli dell’Ispettorato del Lavoro o di altri organi di vigilanza.
La revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione della gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.
La patente può essere sospesa con provvedimento cautelare se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale. La sospensione può durare sino a dodici mesi.
Che informazioni contiene
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente
Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Come si guadagnano crediti?
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti.
A seconda dell’anzianità dell’azienda si possono ottenere da tre a dieci punti.
Per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa si guadagna un credito, sino a un massimo di venti. In caso di violazioni contestate però questo aumento automatico è sospeso.
La maggior parte dei crediti è però legata ad attività, investimenti e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Decurtazioni, punteggi sotto soglia e modalità di recupero
Sono 29 i casi di decurtazione che partono dalle omissioni di documenti e piani sino a condotte sanzionate per lavoro irregolare, infortuni e malattie professionali.
Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’Inail.
In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Nelle trasformazioni societarie o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.