La Regione Liguria è stata condannata dal Tar a risarcire il Policlinico di Monza con una somma di 314.887,95 euro per danno da mancata aggiudicazione, mentre è stata rigettata l’azione di risarcimento del danno da illecito precontrattuale.
La questione è legata alla privatizzazione (con gestione di 7 anni prorogabile di 5) degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga. Una vicenda che ha visto prima un contenzioso tra Policlinico di Monza e Istituto Ortopedico Galeazzi (in origine vincitore della gara), con sentenza a favore dal Policlinico. Successivamente la Regione aveva deciso di annullare del tutto la gara perché alla luce del Pnrr, i due ospedali sarebbero stati parte integrante del nuovo piano sanitario e degli investimenti.
Il Policlinico, rimasto a bocca asciutta, ha fatto ricorso sostenendo, in sintesi, che le motivazioni della decisione della Regione Liguria di rimuovere gli atti di gara, legate al sopravvenuto bisogno di fronteggiare la pandemia e di adeguare le strutture sanitarie liguri alle indicazioni del Pnrr, si rivelerebbero non veritiere proprio per questioni di tempi e che, in realtà, l’Amministrazione avrebbe optato per la rimozione della procedura solo dopo aver appreso l’esito a sé sfavorevole del consulente tecnico d’ufficio del tribunale. Il Policlinico aveva chiesto un danno di oltre 5 milioni moltiplicato per 12 anni (il periodo di affidamento), più altri danni di importo minore.
“È praticamente certo − si legge nella sentenza − che se l’Amministrazione non avesse illegittimamente aggiudicato, per ben due volte, la procedura alla controinteressata, Policlinico di Monza spa sarebbe divenuta affidataria della concessione nel febbraio 2019 o, al massimo, nel gennaio 2020. È indubitabile che la mancata tempestiva aggiudicazione della concessione del servizio di gestione degli ospedali abbia precluso al Policlinico il conseguimento di un lucro. Se avesse ottenuto l’affidamento a tempo debito anche nell’ipotesi di cessazione anticipata del rapporto concessorio (che la Regione avrebbe pur sempre potuto disporre per far fronte alla pandemia) la ricorrente avrebbe comunque gestito i nosocomi almeno fino al dicembre 2021 e, per il periodo successivo, avrebbe ricevuto l’indennizzo di legge. Tuttavia il profitto perduto non può farsi coincidere automaticamente con gli utili preventivati nel piano economico-finanziario.”
Tuttavia l’esercizio del “dritto di recesso” è giustificato da una sopraggiunta situazione di fatto (la pandemia da Sars-CoV-2), che ha mutato il quadro degli interessi e che non era prevedibile al momento dell’indizione della gara (risalente al febbraio 2018).
È vero che, come sottolineato dal Policlinico, la decisione in contestazione è stata assunta subito dopo che l’Amministrazione ha appreso l’esito a sé sfavorevole della ctu espletata nel giudizio d’appello. Tuttavia la coincidenza, per quanto effettivamente singolare, non è sufficiente a inficiare il provvedimento preso dalla Regione, perché le ragioni sottese alla revoca non appaiono manifestamente illogiche o irrazionali, né viziate da travisamento dei fatti, uniche ipotesi in cui il giudice amministrativo può sindacare la determinazione della stazione appaltante di non proseguire la gara.
Inoltre sconfinano nel merito dell’azione amministrativa e quindi sono inammissibili i rilievi mossi dal Policlinico alla scelta di ridefinire i servizi sanitari e di trasformare il presidio di Cairo Montenotte in struttura per le cure di prossimità, senza mantenere la funzione ospedaliera con il pronto soccorso e gli altri reparti previsti nel progetto a base di gara.
La valutazione di merito è sottratta allo scrutinio del giudice amministrativo tranne che non risulti viziata sul piano della legittimità per macroscopica illogicità o irragionevolezza o per travisamento dei fatti, aspetti questi non evidenti nel caso in esame.
La Regione Liguria affida a una nota la propria posizione: “Il tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso riguardo alla richiesta di annullamento avanzata dal Policlinico di Monza, riconoscendo la correttezza dell’azione amministrativa di revoca del bando da parte di Regione Liguria. Regione Liguria presenterà comunque appello al Consiglio di Stato per quanto riguarda il risarcimento: si ritiene che il ricorrente non abbia riscontrato nessun danno, in quanto non sarebbe stato in grado di produrre le prestazioni che aveva ipotizzato nel proprio piano finanziario precedentemente alla pandemia da Covid-19, e anzi avrebbe subito esso stesso un danno economico rilevante a causa del blocco totale, sempre a causa della pandemia, dell’attività di elezione per oltre 18 mesi”.
A gestire tutto l’iter legale per la Regione Liguria sino a questo momento è stato l’avvocato Pietro Piciocchi, attuale vicesindaco.