Il ministero del Turismo ha definito i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli interventi del settore turismo di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nell’ambito del Pnrr (Misura M1C3-25, intervento 4.2.5 e Misura M1C3-33).
Gli incentivi sono alternativi a quelli previsti all’art. 1 del decreto legge 152/21 (contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2024) e sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, ma anche alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Sono ammissibili agli incentivi questi interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
b) interventi di riqualificazione antisismica;
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
f) interventi per la digitalizzazione;
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato.
Il contributo diretto alla spesa per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), è pari a:
a) 25% per le imprese di dimensione micro;
b) 20% per le imprese di piccola dimensione;
c) 15% per le imprese di media dimensione;
d) 5% per le imprese di grande dimensione;
Per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole Pmi, ed è pari a:
a) 15% per le imprese di micro e piccola dimensione;
b) 5% per le imprese di media dimensione.
Il tasso d’interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari allo 0,50% annuo.
I programmi di investimento devono essere evviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo e riguardanti spese ammissibili, al netto dell’iva, non inferiori a 500 mila euro e non superiori a 10 milioni.
Le spese ammissibili sono:
a) servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
b) acquisto suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;
c) acquisto fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;
d) acquisto macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.
La durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di incentivo la delibera di finanziamento.
La Banca finanziatrice è scelta dall’impresa che intende presentare domanda di incentivo nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del ministero, dell’Abi e di Cdp.
Gli incentivi sono concessi sulla base di procedura valutativa a sportello.
Il finanziamento agevolato deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto.
Il finanziamento, insieme al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese ammissibili.