Vediamo quali sono le spese scolastiche ammesse alla detrazione.
Tasse a titolo di iscrizione e di frequenza e i contributi obbligatori.
I contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. La mensa scolastica e i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi.
Gite scolastiche
L’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi. La detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.
Vale sempre il principio di cassa, quindi si detrae quanto pagato nell’anno di imposta.