Nella serata di mercoledì è iniziata a circolare la bozza del decreto legge (decreto Rilancio) confermata dal consiglio dei ministri.
La bozza, composta da 256 articoli contiene un insieme di misure volte al sostegno e al rilancio dell’economia nazionale.
Il presidente del Consiglio, nella consueta conferenza stampa, ha annunciato, tra l’altro, l’abrogazione del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 per imprese, professionisti ed enti non commerciali con volume di ricavi fino a 250 milioni di euro con esplicita esclusione di banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni.
La norma, a oggi non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, all’art. 27 recita:
Disposizioni in materia di versamento dell’Irap
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435. …
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.
L’esame letterale del testo ha lasciato più di una perplessità a ogni attento osservatore.
Se il “non è dovuto” riferito al saldo del 2019 dà una idea di definitiva soppressione del tributo, la stessa dizione riferita al primo acconto 2020 non può non far pensare a un mero differimento del tributo.
Per avere un chiarimento sul punto si è prontamente attivato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nella serata di ieri fonti interne al Mef hanno confermato la definitiva soppressione di quanto dovuto in relazione al primo acconto Irap 2020 con un reale ed evidente beneficio per i contribuenti.
A questo punto si rende necessaria una rivisitazione della norma in sede di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o nel successivo iter parlamentare.