Da domani, 5 maggio, cambia il modo di compilare la dichiarazione doganale di importazione.
Lo ha specificato l’Agenzia Dogane e Monopoli con la nota n. 121851 del 20 aprile scorso.
Diventa obbligatoria la compilazione del campo 2 (speditore/esportatore) e di tutti i relativi sottocampi, diramando anche diverse indicazioni relative al nuovo adempimento operativo. In assenza dei dati dello speditore/esportatore, fino a oggi opzionali, le dichiarazioni di importazione della specie non saranno accettate/acquisite a sistema.
Tale obbligo era stato inizialmente previsto dalla nota ADM n. 7949 del 22 gennaio 2018 nell’ambito di alcune innovazioni in materia di compliance degli operatori e poi sospeso con la nota ADM n. 16696 del 9 febbraio 2018, in accoglimento delle richieste di chiarimento.
L’obbligo in questione riguarda la compilazione di tutti i sottocampi della casella 2 della dichiarazione doganale di importazione, relativi, in particolare, a:
– il codice del paese di rilascio del numero di identificazione dell’esportatore (sottocampo 2.1);
– il codice Eori (Economic operators registration and identification) dell’esportatore (sottocampo 2.2.). Se l’esportatore non è registrato in Eori, occorre indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (Tin), in caso contrario il codice “0”;
– il nome o la ragione sociale del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al Dau, il Documento amministrativo unico (sottocampo 2.3);
– l’indirizzo (sottocampo 2.4), il codice di avviamento postale Cap (sottocampo 2.5), la città (sottocampo 2.6) e il paese (sottocampo 2.7).
L’Agenzia delle Dogane riconosce che il nuovo adempimento può rivelarsi non semplice per il dichiarante in particolare nelle relazione seguenti ipotesi:
– dichiarazione di importazione per merci estratte da un deposito doganale (c.d. appuramento del regime a scarico della dichiarazione IM7), in quanto le transazioni commerciali che hanno dato origine all’introduzione in deposito potrebbero risalire a periodi molto antecedenti nel tempo;
– redazione di distinte dichiarazioni doganali di importazione quando varie partite di merce, provenienti e fatturate da diversi soggetti cedenti esteri, devono essere estratte insieme dal deposito, oppure arrivano dal Paese terzo consolidate in un’unica spedizione.
Per questo la nota precisa che “in entrambi i casi prospettati dovranno essere predisposte più dichiarazioni doganali, a fronte delle diverse transazioni economiche intercorse con i cedenti/fornitori esteri”, evidenziando che tali adempimenti determineranno minore attività di controllo a posteriori.