Regione Liguria ha prorogato al 30 giugno 2020 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket; è possibile rinnovare l’esenzione anche dopo il 30 giugno 2020, in particolare si può chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui ci sia bisogno di una richiesta medica.
Non è necessario andare agli sportelli il giorno stesso della scadenza in quanto i requisiti necessari per il diritto all’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione del medico.
La scadenza non vale per gli ultra 65enni e per i bambini sotto i sei anni, per i quali Regione ha deciso di prorogare automaticamente la validità dei certificati a condizioni di reddito invariate: il loro certificato di esenzione (identificabile con il codice E01) ha validità illimitata e quindi possono continuare a utilizzarlo. Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e viene superato il tetto previsto dalla normativa, non si ha più diritto all’esenzione e bisogna al più presto segnalare la variazione alla propria Asl compilando il modulo revoca del certificato di esenzione per reddito. Ogni Asl effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione vengono recuperati gli importi non pagati per le prestazioni erogate e vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Prestazioni ambulatoriali e prelievi:
le indicazioni della Regione Liguria alle strutture accreditate
Regione Liguria precisa inoltre che il blocco delle prenotazioni Cup per tutte le strutture ambulatoriali pubbliche e private accreditate e contrattualizzate è previsto fino a data da destinarsi.
È sospesa l’attività di anagrafe sanitaria, a eccezione delle pratiche non procrastinabili (per esempio, scelta e cambio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta).
Sospesa anche l’erogazione di tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, tranne le prestazioni già prenotate con classe di priorità “B” fino al 20 marzo 2020, garantendo tutte le misure previste per il contenimento della diffusione del virus.
È consentita l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che saranno nei prossimi giorni prescritte con classe di priorità “U” o “B” ritenute indifferibili, secondo le seguenti modalità: il medico prescrittore, prenderà in carico il paziente contattando direttamente il sevizio erogatore attraverso un numero dedicato che è in fase di attivazione, garantendo quanto previsto in materia di contenimento della diffusione del virus.
È possibile l’erogazione di prestazioni di secondo accesso strettamente necessarie e prenotate direttamente dallo specialista garantendo quanto previsto in materia di contenimento della diffusione del virus.
È sospesa l’attività di prelievo ematico ad accesso diretto; l’erogazione dei prelievi ambulatoriali è consentita solamente per gli esami ritenuti indifferibili ed esclusivamente previa prenotazione.
Viene inoltre sospesa l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate al domicilio del paziente così come l’attività di prelievo a domicilio, fatte salve le prestazioni indifferibili per le quali devono essere adottate tutte le procedure previste per contenere la diffusione del virus.