Il consiglio dei ministri del 19 luglio 2019 ha licenziato in via definitiva lo schema di Dlgs che definisce le sanzioni per il mancato monitoraggio delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo.
Il regolamento 2015/757/Ue entrato in vigore il 1° luglio 2015, stabilisce le regole che gli armatori che utilizzano i porti Ue devono rispettare per monitorare e comunicare, con cadenza annuale, le emissioni di CO2 prodotte dalle navi di stazza superiore a 5mila tonnellate.
A decorrere dal 1 gennaio 2018, le società, in base al piano di monitoraggio, monitorano su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di CO2, mentre a decorrere dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presenteranno alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti.
In particolare il provvedimento stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro nel caso di mancato adempimento o di adempimento incompleto degli obblighi di monitoraggio, da 30.000 euro a 150.000 euro nel caso di mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio ovvero di mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio e da 10.000 euro a 50.000 euro nel caso di violazione obblighi di comunicazione.