Il giudice del Lavoro di Taranto, Lorenzo De Napoli, accogliendo un ricorso ex art. 28 presentato dall’Usb ha condannato ArcelorMittal, ritenuta responsabile di aver proceduto all’Ilva alle assunzioni (10.700, di cui 8200 a Taranto) e alle dichiarazioni di esubero (2.586) dei lavoratori dello stabilimento siderurgico in maniera non chiara e trasparente.
Il giudice fa obbligo all’azienda di comunicare le concrete modalità applicative del criterio delle competenze professionali e, a parità di queste, dei punteggi e delle graduatorie relativi all’attuazione dei criteri sussidiari dell’anzianità di servizio e dei carichi di famiglia.
La sentenza ordina la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti mediante le comunicazioni richieste che ArcelorMittal Italia dovrà fornire entro il termine di 60 giorni alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo del 6 settembre 2018.
Il giudice ha altresì ordinato all’azienda, tenuta al pagamento delle spese della causa, di affiggere la sentenza in tutte le bacheche dello stabilimento siderurgico di Taranto.
ArcelorMittal Italia «prende atto del provvedimento del Tribunale, pur riservandosi ogni azione, e ribadisce di aver sempre agito con la massima collaborazione nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali e di voler continuare a dialogare con assoluta trasparenza con tutti i soggetti coinvolti».
ArcelorMittal fa inoltre rilevare che il giudice del Lavoro ha rigettato le «censure per condotta antisindacale relative alla fase di informazione e consultazione sindacale ex articolo 47, legge 428/90, che ha preceduto la cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva». Il giudice «ha dato atto che nell’accordo sindacale del 6 settembre 2018 la stessa Usb aveva riconosciuto la correttezza della condotta aziendale in relazione all’esatto adempimento degli obblighi informativi prescritti dalla procedura ex art. 47, restando così esclusa la configurabilità di qualsivoglia condotta antisindacale al riguardo».
Inoltre, precisa l’azienda, il giudice del Lavoro «ha rigettato le domande di Usb anche in relazione a pretese omissioni informative relative alla perimetrazione delle attività e alla definizione dei nuovi assetti organizzativi”.
Ilva in as, la società cedente, è stata giudicata estranea ai fatti.