Ecco i consigli di Confcommercio Genova alle imprese danneggiate dal maltempo.
Effettuare fotografie dei danni subiti.
In caso di distruzione di scritture contabili, effettuare denuncia alla locale stazione dei carabinieri/polizia da cui emergano sia le circostanze che hanno prodotto il danno e sia il dettaglio dei documenti e delle scritture contabili che sono andati persi e/o distrutti. In caso di perdita e/o distruzione di documenti (per esempio: fatture attive e passive, estratti/conto bancari, ccc…). Bisogna contattare gli interlocutori (fornitori, clienti, banche, ecc…) per reperire le copie necessarie. Infatti, la sentenza della Corte di cassazione n. 10238/97 stabilisce che l’onere di provare quanto affermato circa la distruzione in questione è in capo al contribuente.
In caso di distruzione di merce si consiglia di inviare all’Agenzia delle Entrate competente una apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 2 terzo comma D.P.R. 441/97, disponibile presso i nostri uffici, per comunicare l’eventuale distruzione di merce da autenticare con “data certa” presso gli uffici postali (raccomandiamo di tenere fotocopia della certificazione con l’apposizione della data certa in originale).
Per la segnalazione dei danni si sottolinea l’importanza della compilazione del modello AE per la segnalazione dei danni causati alle attività produttive non agricole da eventi calamitosi, che deve essere trasmesso alla Camera di commercio entro 30 giorni dall’evento.
Chi ha il negozio inagibile può fare una comunicazione al Comune, indicando il periodo stimato di chiusura dell’attività.