C’è anche la Camera di Commercio di Genova tra le dieci aderenti al progetto sperimentale, avviato con l’Universitas Mercatorum, per la certificazione dei contratti di lavoro. Un progetto che coinvolge anche gli enti camerali di Arezzo, Avellino, Bari, Ferrara, Monza-Brianza, Ragusa, Roma, Salerno e Venezia.
Proprio grazie alla rete degli enti camerali distribuiti sul territorio, la Commissione certificazione, istituita presso l’Università telematica, sarà in grado di certificare i contratti in cui “sia dedotta, indirettamente o direttamente, una prestazione di lavoro”: si tratta dei contratti di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, associativi, appalto-subappalto e di rete, per i quali sul documento saranno messe nero su bianco il tipo e il regolamento contrattuale, comprese le singole clausole, dalla retribuzione agli orari.
Per certificare un contratto (anche in corso) è necessario attivare la procedura, anche allo sportello della camera di commercio, presentando un’istanza alla Commissione di Certificazione che entro 30 giorni dalla richiesta emette il provvedimento di certificazione. Le istanze sono redatte su moduli predefiniti per ogni tipologia di contratto di cui si chiede la certificazione. In alcuni casi, viene chiesto alle parti richiedenti un’audizione, che si può svolgere nella sede camerale sia con la presenza fisica del personale, sia in collegamento in via telematica della Commissione di certificazione. Le istanze, suddivise in base al tipo di contratto da certificare, sono reperibili sul sito della Commissione di Certificazione o allo sportello della camera di commercio. Per agevolare la procedura, ci si può avvalere anche della modalità “online” messa a disposizione dall’Università Telematica.
I costi variano in base al servizio richiesto, con tariffe medie di 250 euro a certificazione. Sono previste però tariffe agevolate a chi accede al servizio mediante le camere di commercio.
Il provvedimento di certificazione produce effetti sia tra le parti, sia verso enti terzi, come l’Ispettorato del lavoro, l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e l’Inail, che non possono quindi adottare provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (è il caso di ordinanze ingiunzioni, cartelle di pagamento, decreti ingiuntivi, diffide anche accertative di crediti, disposizioni o prescrizioni) in contrasto con la certificazione, a pena di nullità.
Il provvedimento di certificazione può però essere impugnato dal datore di lavoro e dal lavoratore (ma anche dagli altri enti interessati), davanti al giudice del lavoro, per esempio per un’errata qualificazione del contratto oppure per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. La certificazione può essere anche impugnata davanti al Tar per la violazione del procedimento o per eccesso di potere.