Nove articoli per il regolamento che disciplinerà il cosiddetto lavoro agile per il Comune di Genova, che sarà varato oggi, 13 settembre, dalla giunta comunale su proposta dell’assessore al Personale Arianna Viscogliosi. Le attività che potranno essere svolte in modo agile saranno quelle attuabili in autonomia, che non necessitano di continua comunicazione con gli altri, facilmente controllabili e i cui risultati sono verificabili con facilità. “La prestazione lavorativa – si legge nel regolamento – viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
L’opzione del lavoro agile è riservata ai dipendenti del Comune di Genova a tempo pieno o con un rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale superiore al 50%.
L’accordo si fa con la direzione per cui si lavora, in questa fase si prevedono le attività da svolgere, gli obiettivi, la durata, la tecnologia usata, le modalità di verifica degli obiettivi e gli adempimenti di sicurezza.
Nessun obbligo a scegliere questa opzione in sostanza: l’accesso può avvenire su richiesta individuale del dipendente, per scelta organizzativa (previa l’adesione del dipendente) o solo in caso di esigenze specifiche temporanee o eccezionali.
L’attività in lavoro agile di norma non supererà le 4 giornate al mese (non più di 2 giorni consecutivi), sarà distribuita nell’arco della giornata, a discrezione del dipendente, che però dovrà essere contattabile telefonicamente dalle 8 alle 18, viene comunque ricordato il diritto alla disconnessione.
Nei giorni di lavoro agile non spetta il buono pasto e non si possono fare prestazioni aggiuntive (straordinarie, notturne o festive). Il dipendente dovrà utilizzare mezzi propri per svolgere il lavoro.
Gli accordi non possono avere durata inferiore a sei mesi e superiore a 12, salvo conferma di proroga per altri 12 mesi. Il dipendente può comunque rinunciare dopo un minimo di 3 mesi. A sua volta la direzione può revocare l’assegnazione del lavoro agile, oltre che esercitare il potere disciplinare per gravi motivi (mancato raggiungimento degli obiettivi, mancato rispetto dell’obbligo di essere contattabile, prolungati fermi di macchina, mutate esigenze organizzative).