Se n’è parlato davvero troppo poco a livello di comunicazione di massa, ma il fatto che i bilanci di esercizio cambino forma, sta preoccupando soprattutto chi deve redigerli, tanto che Andaf Liguria (l’Associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari) ha chiesto agli esperti di EY (network di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, transaction e advisory) per illustrarne le novità e rispondere alle domande degli addetti ai lavori.
Il quadro normativo è legato alla direttiva 2013/34/UE: in Italia è stata attuata attraverso il dgls 139/2015, che modifica il codice civile (ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovrà essere adeguato alle nuove prescrizioni).
La riforma prevede una suddivisione del tipo di impresa in diversi gruppi: le microimprese (attivo di stato patrimoniale di 175 mila euro, ricavi netti di 350 mila, numero medio dipendenti 5) non sono obbligate a compilare nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario (un bilancio super abbreviato). Le piccole imprese (attivo Sp 4,4 mln, ricavi netti 8,8 mln, numero medio dipendenti 50) sono esentate dall’obbligo di revisione del bilancio di esercizio (bilancio abbreviato).
Il rendiconto finanziario diventerà parte integrante del bilancio d’esercizio insieme allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa.
Gli schemi di bilancio, appunto, sono modificati in tre ambiti: stato patrimoniale, conto economico e obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario. «L’obiettivo – spiega Massimo Meloni, partner EY – è di semplificazione e di armonizzazione con i bilanci al di fuori dei nostri confini. Le novità riguardano anche le società di capitali».
Nello stato patrimoniale, d’ora in poi, l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di uguale importo, l’iscrizione va in passivo di bilancio in una specifica voce con il segno meno.
«L’altra novità – sottolinea Meloni – sta nel fatto che i costi di ricerca e sviluppo vengono capitalizzati sotto costi di sviluppo».
Inoltre, dal primo gennaio 2016, tra immobilizzazioni, crediti e debiti, è obbligatorio indicare il rapporto tra imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Infine, nel patrimonio netto, va inserita una nuova voce: “riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. I conti d’ordine sono stati aboliti (vanno riportati in nota integrativa).
Per quanto riguarda il conto economico, ecco i principali cambiamenti: i proventi e gli oneri finanziari delle imprese controllate vanno indicati separatamente; sono state aggiunte nuove voci ai derivati; le partite straordinarie (proventi e oneri) andranno indicati nella nota integrativa; per quanto riguarda avviamenti e ammortamenti, il primo deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile (se la stima non può essere effettuata non superiore a 5 anni), il secondo anche e, nel caso non sia possibile stimare, entro un massimo di 10 anni. La nota integrativa prevede che le informazioni su stato patrimoniale e conto economico vadano presentate in base alle voci dei rispettivi schemi. I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale, possono essere iscritti nell’attivo. Finché l’ammortamento non è completato, i dividendi possono essere distribuiti solo se ci sono riserve disponibili sufficienti a coprire i costi non ammortizzati.
Nel nuovo rendiconto finanziario dovranno comparire (per l’esercizio di chiusura e quello precedente): l’ammontare e la composizione della liquidità sia all’inizio sia alla fine dell’esercizio; i flussi finanziari derivanti da investimenti, finanziamenti, attività e operazioni con i soci.
Entrando ulteriormente nei dettagli, per quanto riguarda i criteri di valutazioni, c’è un’aggiunta: le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. Altre piccole modifiche sono contenute nel nuovo articolo 2426 del codice civile.
«Per quanto riguarda la valutazione di crediti e debiti – evidenzia Meloni – va fatta a costo ammortizzato. Prima c’era un’assenza di riferimenti, ora c’è un espresso richiamo a principi contabili internazionali. È stato introdotto il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli».
L’altra grande novità riguarda proprio gli strumenti finanziari derivati: anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value (cioè il valore teorico del titolo, che viene confrontato con la sua quotazione di mercato). Le variazioni sono imputate al conto economico o, dove possibile, a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.
Nella nota integrativa occorre indicare l’entità e la natura degli strumenti finanziari, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri, ma anche gli assunti su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione (nel caso il fair value non sia stato determinato sulla base delle evidenze di mercato), una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
Per quanto riguarda le partecipazioni equity method è introdotta la data acquisizione della partecipazione come riferimento.
L’informativa su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale dovrà essere quindi fornita in nota integrativa, insieme con gli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, quelli nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. In nota integrativa anche la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e aree geografiche e l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali (le partite straordinarie appunto), oltre che la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. La struttura della nota integrativa deve seguire l’ordine di presentazione degli schemi di bilancio.