L’articolo 103 del Dl Rilancio ci indica come procedere per regolarizzare i rapporti di lavoro in nero, per le figure professionali di colf, badanti e lavoratori del settore agricolo e della pesca, italiani o stranieri. Benissimo, ma alcuni punti del percorso indicato non sono affatto chiari.
Le domande di emersione possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020, secondo modalità stabilite da decreti ministeriali a oggi sconosciuti.
Sappiamo, però, che i lavoratori stranieri da regolarizzare devono risultare presenti in Italia prima dell’8 marzo, fotosegnalati sempre prima dell’8 marzo o almeno in possesso di documenti di data certa proveniente da organismi pubblici.
Un cittadino straniero, non clandestino, ma con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o non convertito in altro titolo di soggiorno, potrebbe esibire un documento rilasciato da strutture pubbliche anche dopo il 31 ottobre 2019. Immagino un caso: lavoratore straniero, con permesso scaduto dal 31 ottobre e non rinnovato. Si reca al Pronto soccorso, gli rilasciano il certificato (prova documentale idonea per la regolarizzazione), si presenta nella postazione riservata alla polizia per le incombenze di rito (compresa, immagino, la verifica dei suoi documenti d’identità e del permesso di soggiorno). Che però è scaduto. Questa persona non riceve contestazioni od osservazioni?
E ancora: il datore di lavoro che ha tenuto alle sue dipendenze il lavoratore straniero (o italiano) in nero deve presentare la domanda di regolarizzazione. Che in pratica vuol dire: paga, prima di inoltrare l’istanza, un contributo forfettario di 500 euro (ridotto a 130 per i lavoratori con permesso di soggiorno temporaneo), per coprire gli oneri amministrativi collegati alla procedura di emersione. Paga anche un contributo a forfait, per la sanificazione retributiva, contributiva e fiscale. L’importo non è noto, sarà determinato con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, dell’Interno e delle Politiche agricole e forestali.
Questa sopra è la sequenza del cosa fare da parte del datore di lavoro irregolare per il lavoratore irregolare. Ma, almeno da una prima lettura del decreto, sembra che un datore di lavoro regolare possa assumere in modo regolare un lavoratore altrove irregolare. Come potrà procedere? Per quale motivo un datore di lavoro regolare dovebbe inoltrare una domanda di regolarizzazione? Sarà almeno esonerato dal pagamento degli oneri posti a carico dei datori di lavoro irregolari? Attendiamo le solite circolari ministeriali per comprendere.
Un’ultima nota: diamo atto che, al netto della nebbia che da tempo accompagna i testi governativi, l’impegno e la passione della ministra Teresa Bellanova hanno restituito, a chi ha solo la colpa di dover lavorare, dignità, libertà e speranza per il futuro. Non mi pare poca cosa.