Chi ha a che fare con i contratti a termine deve tenere presente un discrimine fondamentale, la data. I contratti sono stati stipulati prima o dopo il 13 luglio? Lo dichiara Giulio Dapelo, consulente del lavoro e titolare dell’omonimo studio genovese.«I contratti stipulati fino al 13/07/2018 – dice Dapelo– sono regolati dall’art 19 del D.Lgs 81/2015 che stabiliva: il termine del contratto può essere prorogato (anche senza motivazioni o causali e con il consenso del lavoratore) per un massimo di 5 volte nell’arco non superiore a 36 mesi».

«I contratti stipulati dal 14/07/2018 sono invece regolati dal Dl 12/08/2018 n. 87, c.d. “decreto dignità” che stabilisce: il termine del contratto non può avere durata superiore a 12 mesi, prorogabile liberamente nel corso e nel limite dei 12 mesi; è possibile che possa prevedere una durata superiore, anche per il tramite di non oltre 4 proroghe e nel limite massimo di 24 mesi, solo in presenza di rigorose condizioni, esigenze temporanee ed estranee all’ordinaria attività oppure connesse ad un incremento temporaneo e non programmabile dell’attività stessa».
«Di fatto il DL dignità ha ripristinato, per il contratto a termine, i vincoli già individuati dal D.Lgs. 368/2001 e dalla Legge 92/2012».
«I contratti che saranno stipulati dopo la conversione in Legge del Dl dignità, presumibilmente dal’11/08/2018 beneficeranno di una fase transitoria che dovrebbe scadere il 31/10/2018 durante la quale chi rinnoverà o prorogherà i contratti in essere dal 14/07/2018 potrà essere esonerato dall’obbligo di specificare le causali e le motivazioni».
«I contratti che saranno stipulati dal 01/11/2018 dovranno recepire le regole della legge che sarà a regime e operativa, senza esclusioni, nella sua formulazione del 14/07/2018, con alcune eccezioni che dovrebbero riguardare le assunzioni a tempo determinato per il tramite delle agenzie di somministrazione».
Pertanto: «chi ha stipulato contratti a tempo determinato fino al 13/07/2018 non sarà soggetto alle disposizioni del DL dignità e della Legge di conversione fino (almeno) al 12/07/2021; chi ha stipulato contratti dal 14/07/2018 potrà beneficiare del regime transitorio che sarà introdotto dalla legge di conversione; in tal caso chi rinnoverà o prorogherà i contratti entro il 31/10/2018, potrà essere esonerato dall’obbligo dell’apposizione della causale».
«Chi ha stipulato contratti a termine scaduti il 31/07/2018, posto che la conversione avvenga entro il 10/08/2018 non ha/avrà nessuna “via di fuga”, poiché il termine minimo legale per procedere al rinnovo del contratto è di 10 giorni per contratti di durata non superiore a 6 mesi e di 20 giorni per quelli di durata superiore. Chi è indeciso dovrebbe forse valutare l’opportunità di procedere all’assunzione a tempo determinato prima della conversione del Decreto dignità, per beneficiare, quanto meno, del regime transitorio».
In questo caso «è opportuno sapere che il tempo che residua per assumere è davvero poco, scadrà (prudenzialmente) mercoledì prossimo».