Il consiglio dei ministri ha varato, dopo una lungo confronto tra Governo e Regioni, un nuovo decreto per le feste di Natale, Capodanno ed Epifania. Il provvedimento, costituito da tre articoli è stato annunciato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte ieri sera in una conferenza stampa,.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato ogni spostamento tra Regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case. Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l’Italia intera sarà «zona rossa» ma saranno possibili visite a parenti e amici. Due persone non conviventi, oltre ai minori di 14 anni, potranno spostarsi per raggiungere nelle abitazioni private familiari e parenti più stretti. Potranno farlo una sola volta al giorno» e verso una sola abitazione, rimanendo nella stessa regione.
Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio l’Italia sarà in «zona arancione». In questi giorni saranno consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi Comuni.
Nei giorni “rossi” rimarranno aperti i negozi di alimentari, le farmacie e le parafarmacie. Gli altri potranno rimanere aperti sulla base dei rispettivi codici Ateco, mentre resteranno chiusi bar e ristoranti ma con la possibilità dell’asporto o della consegna a domicilio dalle 5 alle 22. Negli altri giorni i negozi rimarranno aperti fino alle 21 e bar e ristoranti continueranno a osservare il consueto orario con chiusura alle 18.I centri commerciali saranno chiusi nei giorni “arancioni” e “rossi”.
Oggi scadono le ultime ordinanze di Speranza che tenevano Campania, Toscana, Valle d’ Aosta e provincia di Bolzano in zona arancione e, dunque, da domenica anche in quei territori varranno le regole attualmente in vigore nel resto del paese.
Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che subiranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Ecco il testo del Decreto legge
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per le festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.