Il ministero dei Trasporti (Mit) con decreto direttoriale del 29 ottobre scorso, ha modificato quello del 21 ottobre 2020 di attuazione delle disposizioni riguardanti gli incentivi per il settore dell’autotrasporto nelle annualità 2020-2021.
Le modifiche riguardano la riformulazione dell’articolo 7 e l’inserimento dell’articolo 7 bis.
L’articolo 7 prevede misure incentivanti anche per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-Temp di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, che non erano stati ricompresi per errore nel decreto del 21 ottobre.
Anche in questo caso, va prima effettuata una domanda di prenotazione dell’incentivo da presentare nel primo periodo temporale, a partire dalle 10 dell’11 novembre 2020 e fino alle 8 del 30 novembre 2020.
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite Pec dell’impresa all’ente gestore Ram spa (ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it).
L’art. 7-bis riguardante gli importi dei contributi chiarisce “ai fini della verifica circa il raggiungimento dell’importo massimo ammissibile per singola impresa… non rilevano gli importi ricevuti ai sensi del Dm n.336/2019 e del Dm n.203/2020 anche ove l’importo globalmente ricevuto dalla singola impresa dovesse superare il limite di 550.000 euro“.
Tale soglia limite deve essere intesa come svincolata da altre misure di incentivazione analoghe del Mit, per l’acquisto di veicoli.