(Marco Mazzoli – Professore di Politica Economica, Università di Genova)
Hanno ancora senso le banche locali? La domanda ricorre regolarmente, in tutte le fasi che vedono fenomeni significativi nel settore bancario e finanziario. E ricorre ancora oggi, a 12 anni dalla grande recessione, causata proprio da alcune pratiche poco virtuose e poco trasparenti nella cartolarizzazione dei mutui “subprime” da parte di alcuni grandi gruppi finanziari. Detto questo, se il confronto tra piccole banche locali e grandi banche internazionali fosse solo un problema di pura e semplice dimensione, tra aziende con la stessa forma giuridica di società per azioni, sarebbe ovvio che la grande dimensione (che si traduce in grande dimensione del portafoglio clienti e del portafoglio titoli di una banca) comporterebbe una migliore diversificazione degli investimenti rispetto a quanto potrebbe fare una banca di dimensioni più piccole e con un portafoglio più piccolo. La risposta, chiara e netta, sarebbe dunque a favore delle grandi banche internazionali.
Purtroppo però, come spesso succede nella vita, le cose non sono così semplici come sembrano all’apparenza. Nelle banche di piccole dimensioni è significativamente diffusa la forma giuridica di società cooperativa (le BCC, quasi sempre legate alla cooperazione cattolica), assente invece nelle grandi banche di dimensione sovranazionale. Il confronto, dunque, è anche tra diverse forme societarie, diversi meccanismi di governance e diverse modalità di rapporto tra banca e cliente.
A complicare le cose è venuto il decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, poi convertito in legge dal Parlamento e “recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”, promosso dal Governo Renzi, che ha introdotto mutamenti rilevanti nel sistema del credito cooperativo italiano. Si tratta di banche presenti in tutti continenti, in tutte le culture e in paesi caratterizzati da qualsiasi tradizione religiosa.
Da un lato, se da un punto di vista “darwiniano”, la sopravvivenza del credito cooperativo a tanti cambiamenti economico-sociali e a tante “turbolenze”, dovrebbe costituire un’argomentazione a favore del suo ruolo, dall’altro, i critici sostengono che l’efficienza operativa ed allocativa sono meglio perseguite se la banca è soggetta a rischio di acquisizione: la pressione del mercato costringerebbe i dirigenti e gli amministratori a comportamenti più efficienti, mentre la cooperativa bancaria, non essendo soggetta a rischio di takeover, sarebbe più esposta ad inefficienze di carattere organizzativo. A questo si aggiungerebbe il rischio di “cattura” da parte di coalizioni di soci (debitori o dipendenti della cooperativa bancaria) che potrebbero esercitare pressioni sulle scelte aziendali trovandosi in posizioni di conflitto di interessi. De Bruyn e Ferri (2004), sostengono invece, con robuste argomentazioni e dati empirici, che il potenziale conflitto di interessi tra azionisti di una banca ed amministratori è più forte nelle banche con forma giuridica di SpA che nelle cooperative e che nella storia italiana i fallimenti e i salvataggi più importanti hanno riguardato le banche (sia private che pubbliche) con forma giuridica di SpA o, comunque, con forma di società di capitali convenzionali. Inoltre, il modello della banca cooperativa si caratterizza per controllo reciproco tra i soci, che si concretizza anche in meccanismi di sanzione non solo economici, ma anche reputazionali, secondo un meccanismo sviluppato e formalizzato da Stiglitz (1990), nei cosiddetti modelli di peer monitoring. Infine, l’assenza del rischio di acquisizione permette ai dirigenti e agli amministratori di perseguire politiche di lungo periodo.
Fu comunque Aoki (1993) ad osservare in modo formalizzato che l’impresa a struttura organizzativa di tipo partecipativo goda di un importante vantaggio informativo, costituito dal fatto che i lavoratori stessi “generano informazione” (che sarebbe “costosa” da ottenere in un processo di monitoraggio convenzionale attuato all’interno di una tradizionale società di capitali) attraverso la loro partecipazione collettiva al processo di raccolta e analisi dei dati all’interno dell’impresa.
Il decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, motivato dall’esigenza di porre rimedio a problemi legati alla sottocapitalizzazione e alla presenza (in alcuni casi) di livelli preoccupanti di sofferenze bancarie, obbliga le BCC ad aderire ad un “gruppo” guidato da una “banca capogruppo” avente la forma giuridica di una SpA, di cui le BCC aderenti sono azioniste, e avente il potere di indicare le linee strategiche alle BCC aderenti. Questa recente norma potrebbe acuire il problema della “frattura” tra obiettivi del gruppo dirigente della base sociale (tipico delle “public companies” alle quali spesso sono accostate le imprese cooperative). Per ovviare a questa criticità sarebbe quindi auspicabile una modifica del decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18. Tuttavia, nonostante tutto, alle banche cooperative è stato, storicamente, attribuito un ruolo molto importante nella crescita della piccola e media impresa non solo in molte regioni italiane, ma anche in Germania ed altri Paesi europei. Per questo motivo ha senso parlare ancora oggi di banche locali, se queste hanno la governance e il radicamento nel tessuto produttivo delle BCC.
Riferimenti bibliografici
Aoki, M., The motivational role of an external agent in the informationally-participatory firm, Bowles, S., Gintis, H., Gustafsson, B., (eds.), Markets and Democracy:
Participation, Accountability and Efficiency, Cambridge, U.K., Cambridge University Press, 1993.
De Bruyn, R.., Ferri, G., Le ragioni delle banche popolari: motivi teorici ed evidenze empiriche, in “Le Banche Popolari nel Localismo dell’Economia Italiana”, 2004, a cura di De Bruyn, R. e Ferri, G. Ferri, G., Masciandaro, D., Messori
Senato della repubblica – XVII Legislatura [2016] “Fascicolo Iter DDL S. 2298 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
Stiglitz, J., E., “Peer monitoring and credit market”, “World Bank Economic Review”, 4, pp. 351-366, 1990.