Viaggiare senza biglietto non è cosa da poco. Farlo ripetutamente, in modo seriale, è ancora più grave. Lo dimostrano due recenti sentenze con cui il Tribunale di Genova si pronuncia a favore di Amt e condanna 7 evasori seriali.
Con la sentenza del 15 giugno scorso vengono condannati 6 evasori seriali denunciati dall’azienda il 5 ottobre 2018 con la presentazione di un atto di querela alla Procura della Repubblica. Queste persone, per diversi anni, hanno ripetutamente utilizzato i mezzi pubblici Amt sprovvisti di un valido titolo di viaggio, senza mai regolarizzare la loro posizione.
Prima di arrivare alla denuncia, Amt aveva tentato più volte di recuperare il credito maturato negli anni in modo bonario, con lettere di avviso e di sollecito nei confronti degli evasori, che però si erano mostrati totalmente disinteressati. Per questo l’azienda ha deciso di passare all’azione penale.
Completato dunque l’iter istruttorio avviato a ottobre 2018, i sei imputati sono stati ora condannati al risarcimento dei danni in favore di Amt, al rimborso delle spese legali e a pene accessorie.
La magistratura genovese si è pronunciata in modo favorevole anche con la sentenza dello scorso 21 gennaio, con la quale condanna un altro evasore seriale: la persona in questione era stata denunciata dalla società Atp Esercizio srl, che successivamente è stata integrata in Amt.
Anche in questo caso, l’imputato era stato trovato ripetutamente a bordo dei mezzi pubblici Atp senza un regolare titolo di viaggio: ben 34 volte.
In totale sette casi di evasori seriali fraudolenti: una definizione che indica in modo specifico coloro che non solo hanno viaggiato sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto (né la sanzione per regolarizzare la posizione) ma anzi hanno reiterato il comportamento scorretto molte altre volte. Dunque, evasori per scelta e non per necessità o per situazioni contingenti.
Entrambe le sentenze, creando un precedente giudiziale favorevole ad Amt, danno forza all’azione aziendale di contrasto all’evasione tariffaria. Un fenomeno che Amt sta affrontando con grande e costante attenzione, come dimostrano queste stesse denunce-querele.
«La sentenza del tribunale ci conferma nelle scelte fatte di denunciare un gruppo di evasori seriali. Non avevamo intenzioni punitive o vessatorie nei confronti dei denunciati ma volevamo comunicare ed evidenziare la gravità del comportamento − dichiara Marco Beltrami, presidente di Amt − Il mancato pagamento del biglietto è soprattutto una pratica scorretta nei confronti della grande maggioranza dei viaggiatori che rispettano le regole: con questa iniziativa abbiamo voluto però rimarcare anche la gravità dell’infrazione e le conseguenze in cui si può incorrere. Nei prossimi mesi rafforzeremo le nostre attività di contrasto all’evasione su diversi fronti, denunce comprese, e vogliamo vi sia consapevolezza dei rischi che un evasore corre».
Il mancato pagamento del biglietto non è un “fatto lieve”: utilizzare i mezzi pubblici con un titolo di viaggio valido è un obbligo etico e sociale, un atto di rispetto nei confronti di coloro che pagano regolarmente il servizio di trasporto pubblico. Dall’altra parte, perseguire l’evasione è un dovere aziendale per la tutela dei ricavi e il mantenimento dell’equilibrio dei conti.
Amt intende proseguire il proprio impegno nella ricerca di soluzioni a contrasto di questa pratica scorretta. Inoltre, forte delle due sentenze emesse dal tribunale di Genova, vuole comunicare in modo ancor più chiaro ed esplicito che l’evasione tariffaria, oltre a danneggiare azienda e cittadini, può comportare gravi conseguenze penali.
È stato pianificato per le prossime settimane un nuovo Piano intensivo di verifica e controllo a tutela del sistema di trasporto pubblico gestito nell’ambito della Città metropolitana di Genova. Il Piano si articolerà in azioni di verifica mirata, ordinaria ed intensiva, che si svolgeranno su diverse aree del territorio servito.
Cosa succede se non si paga il biglietto
In caso di sanzione per mancanza di titolo di viaggio, regolata dalla legge regionale n. 36 del 6 novembre 2012, il trasgressore può procedere al pagamento immediato direttamente al verificatore o effettuare il pagamento successivamente: nel primo caso l’importo sarà di 40 euro più il costo del biglietto, nel secondo caso invece la sanzione salirà automaticamente a 60 euro più il costo del biglietto se pagata entro 5 giorni lavorativi. Entro 60 giorni il costo della sanzione è di 110 euro, se passano più di 60 giorni l’importo sale a 220 euro (oltre al costo del biglietto).
In caso di biglietto alterato o contraffatto, gli importi delle sanzioni sono maggiori.
Dalla data dell’infrazione, l’azienda ha cinque anni di tempo per notificare un’ingiunzione di pagamento.