Asl 5 comunica che i residenti alla Spezia e provincia che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, dopo aver ricevuto comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, potranno inviare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale all’Asl 5 per non incorrere nella sanzione: compito dell’Azienda è soltanto quello di trasmettere all’Ader l’attestazione di esclusione dall’obbligo vaccinale non essendo responsabile del procedimento sanzionatorio.
L’utente, per ottenere l’esclusione dall’obbligo vaccinale, dovrà presentare all’Asl 5 copia di uno dei seguenti documenti accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale corredata da copia di un documento di identità in corso di validità:
– certificato di esenzione e differimento redatto ai sensi delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2;
– certificato di guarigione o referto di tampone positivo la cui validità sarà calcolata secondo la prima data utile prevista sulla base delle circolari del ministero della Salute;
– certificato vaccinale;
– certificazione a supporto dell’assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione.
La documentazione potrà essere consegnata, per i possessori di Spid, attraverso uno sportello digitale oppure fisicamente presso l’Hub vaccinale dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (via Cisa) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Non è prevista la trasmissione della documentazione mediante altri canali.
Soltanto a fronte della consegna di una valida certificazione Asl 5 trasmetterà ad Ader l’attestazione di esclusione dall’obbligo vaccinale.
Importante è precisare che non esonerano dall’obbligo vaccinale prescritto:
- i test sierologici volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus (Parere ISS n. 2867 25/01/22);
- documentazione diversa da quella sanitaria, come ad esempio atti di diffida
Il cittadino che intende, comunque, opporsi alla sanzione può rivolgersi al Giudice di Pace entro i termini previsti dalla normativa a partire dal ricevimento dell’avviso di addebito da parte di Ader (art. 4-sexies comma 7).