L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sta costruendo una banca dati che gli consentirà di controllare agevolmente e con verifiche mirate i rapporti di lavoro autonomi occasionali.
Con la nota 11.1.2021 (vedi qui), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noti gli indirizzi territoriali (vedi qui) e le seguenti modalità con le quali trasmettere la comunicazione obbligatoria:
Denominazione |
Codice Fiscale |
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COMMITTENTE |
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PRESTATORE |
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Data inizio |
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Data fine |
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Sintetica descrizione attività |
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Luogo prestazione |
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Ammontare compenso |
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La comunicazione va effettuata via e-mail con indicazione, nel corpo della e-mail stessa, delle informazioni minime obbligatorie (committente, prestatore, inizio, fine, descrizione attività, luogo, compenso).
In mancanza, anche di una sola delle informazioni succitate, la comunicazione viene considerata omessa.
Per le prestazioni effettuate dal 21 dicembre 2021 al 11 gennaio 2022 è possibile trasmettere le comunicazioni entro il 18 gennaio 2022.
È necessario valutare attentamente la effettiva genuinità della prestazione, poiché, in considerazione della specificità dei dati contenuti nella comunicazione, è ipotizzabile una eventuale verifica ispettiva.
Di seguito alcune tra le principali differenze tra lavoro subordinato e lavoro autonomo occasionale:
lavoro subordinato |
lavoro autonomo occasionale |
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orario di lavoro |
si |
no |
retribuzione |
a tempo |
per obiettivi |
controllo gerarchico |
si |
no |
sanzioni disciplinari |
si |
no |
obbligo di fornire un risultato |
no |
si |
svolgimento di una mansione |
si |
no |
continuità della prestazione |
si |
no |
obblighi sicurezza D. Lgs. 81/08 |
si |
si |