La Camera ha approvato approva il decreto bis che impone la certificazione anti Covid a scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Il provvedimento del 21 settembre, che estende il green pass a 23 milioni di lavoratori, è arrivato in Gazzetta Ufficiale. La nuova regola è stata approvata dall’ufficio di presidenza della Camera, che ha esteso l’obbligo di certificazione verde anche ai dipendenti e ai giornalisti parlamentari.
Il green pass si può ottenere 14 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino, oppure subito dopo aver ricevuto la seconda dose. Si può ottenere anche dopo aver effettuato un tampone con esito negativo antigenico o salivare, che valgono 48 ore, o molecolare che vale 72 ore. Il green pass ottenuto dopo essersi vaccinati ha una durata di 12 mesi. Il green pass per chi è guarito dal Covid e si è sottoposto a una dose di vaccino (come previsto dalla legge) dura 12 mesi. Il green pass per chi è guarito dal Covid ma non si è sottoposto al vaccino dura 6 mesi.
Il governo ha imposto prezzi calmierati per i tamponi: 15 euro per gli adulti, 8 euro per i minori. Per i soggetti «fragili» il test molecolare o antigenico è sempre gratuito.
Il green pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per tutti i lavoratori: dipendenti pubblici, privati, autonomi, titolari di partite Iva. Bisognerà avere la certificazione per «servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, funivie, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali (non per trattamenti terapeutici), parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sale gioco, casinò. Sarà obbligatorio per i treni a lunga percorrenza, gli aerei, pullman infraregionali, navi e traghetti a esclusione dei collegamenti dello stretto di Messina e con le isole Tremiti.
Il personale scolastico dovrà avere il green pass. All’università sarà obbligatorio anche per gli studenti, oltre che per docenti e personale. Gli studenti delle medie inferiori e supoeriori per entrare a scuola non dovranno avere il green pass, ma i ragazzi dai 12 anni in su dovranno averlo, come gli adulti, per svolgere tutte le attività dove è obbligatorio entrare con la certificazione verde e dunque sia nei locali pubblici, sia nelle strutture sportive. Sarà obbligatorio avere il green pass per tutti coloro che entreranno nelle scuole (lavoratori esterni, volontari, visitatori). Anche i genitori per entrare negli spazi coperti della scuola per le riunioni, per i colloqui con i professori o semplicemente per accompagnare i figli piccoli o provvedere al loro inserimento, dovranno avere il green pass.
Nei locali pubblici saranno i titolari o i gestori a dover controllare il possesso del green pass, ma non la sua autenticità, a meno che non ci sia un’evidente incongruenza o contraffazione. Nei luoghi di lavoro il controllo sarà affidato ai datori di lavoro. Il decreto li obbliga a «verificare il rispetto delle prescrizioni». Sono i «datori di lavoro a dover definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni». Per i lavoratori autonomi che vanno all’esterno i controlli sono effettuati dal proprio datore di lavoro. Per chi va nelle abitazioni private — operai, oppure baby sitter, colf e badanti — il controllo spetta al cittadino che ha richiesto la prestazione.
Il lavoratore che dal 15 ottobre non comunicherà di non avere il green pass oppure ne sarà privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro «è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione» senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per il personale scolastico che non esibirà il green pass, al quinto giorno scatterà l’assenza ingiustificata e la sospensione dalle mansioni e dallo stipendio. Per tutti i lavoratori che non saranno trovati in regola scatterà la sanzione da 600 a 1.500 euro.
I datori di lavoro che non effettuernno i controlli rischieranno una sanzione da 400 a mille euro. Non ci sranno invece conseguenze di tipo disciplinare. La stessa misura si potrà applicare ai privati cittadini che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori autonomi presso la propria abitazione. E questo vale sia per le prestazioni occasionali, sia per rapporti di lungo periodo con collaboratori domestici. Anche loro saranno obbligati a verificare che il lavoratore sia in possesso del green pass e in caso di contestazione rischieranno una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Il personale sanitario è sottoposto all’obbligo vaccinale. Lo stesso obbligo è previsto per i lavoratori che arrivano dall’esterno ed entrano nelle Rsa. In questo caso l’obbligo scatterà dal 10 ottobre 2021. Il decreto legge obbliga la vaccinazione ai fini di «mantenere le condizioni di sicurezza nella cura e nell’assistenza» e che la vaccinazione costituisce un «requisito essenziale» all’esercizio della professione. Il decreto coinvolge dunque gli operatori che svolgono l’attività nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nelle comunità pubbliche e private, in farmacie e parafarmacie e studi professionali. Per l’ingresso negli ospedali il decreto delega le Aziende sanitarie locali a decidere dove è obbligatorio, ma è presumibile che dal 15 ottobre nella maggior parte delle strutture scatterà il regolamento che costringe visitatori e pazienti ad averlo.
Per entrare negli uffici giudiziari dovranno avere il green pass magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni. L’assenza dall’ufficio per chi non ha il certificato «è considerata ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso». L’accesso dei magistrati senza green pass «integra illecito disciplinare e il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare». Il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni anche avvalendosi di delegati. Non dovranno avere il green pass per entrare nei tribunali gli avvocati, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo. Negli studi professionali avvocati, commercialisti, e periti il green pass sarà obbligatorio.
Le farmacie «saranno tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo». In caso «di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni». L’applicazione del prezzo calmierato «è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale».
Per le imprese con meno di quindici dipendenti «dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021». Per questo tipo di aziende valgono le stesse regole sia per quanto riguarda chi ha l’obbligo di green pass, sia per chi deve controllare il rispetto delle norme, comprese le sanzioni da 400 a 1.000 euro per gli addetti al controllo e da 600 a 1.500 euro per il lavoratore che non presenta la certificazione.