Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile.
Lo chiarisce la risoluzione n 37/E/2021 pubblicata il 28 maggio 28 maggio dall’Agenzia delle Entrate. Il documento precisa che sono esclusi Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati. Il documento è la risposta fornita dalle Entrate, al quesito posto da una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l’acquisto di pc, laptop o tablet da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari.
Le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione, spiegano le Entrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e istruzione (art. 51, comma 2, lettera f e f-bis Tuir) fruibili dai familiari del dipendente. Sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi, che sono fondamentali per la didattica a distanza, la società non dovrà, quindi, operare la ritenuta d’acconto Irpef. Ciò a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DaD.
Qui il testo della risoluzione