L’elenco delle vie contenute nell’ordinanza della regione che prevedono tra l’altro l’estensione dell’obbligo dell’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto 24 ore su 24, non si applicano in caso di transito nelle vie elencate in modo specifico.
Tali strade ne rappresentano solo il confine superiore (quello inferiore è l’area doganale del porto di Genova). Quindi a essere compreso nell’ordinanza resta appunto il centro storico e il porto Antico.
Sono escluse dall’ordinanza via Marinai d’Italia, via Fanti d’Italia, via Andrea Doria, via Balbi, Piazza della Nunziata, via Paolo Emilio Bensa, largo Zecca, via Cairoli lato Sud, piazza della Meridiana, via Garibaldi lato Sud, Piazza delle Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza Giacomo Matteotti, via Porta Soprana, via del Colle, via Eugenio Ravasco, via Madre di Dio, barriere doganali del Porto.