Cartelle fiscali sospese fino al 15 ottobre e, come già previsto, le rate della rottamazione ter, il saldo e stralcio potranno essere pagate entro il 10 dicembre. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in un vademecum sulle novità fiscali del decreto di agosto.
Come spiega l’Agenzia, il decreto Agosto differisce al 15 ottobre 2020 il termine finale per la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione in scadenza dall’8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del dpcm dell’1 marzo 2020, dal 21 febbraio 2020). I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.
La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione. Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere
sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.
Il decreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Pertanto, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018). Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.
Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche
possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.