Semplificare le procedure autorizzative per tutelare il patrimonio artistico e architettonico dell’Ateneo genovese, in una prospettiva di collaborazione reciproca e più agile. Questo l’obiettivo dell’accordo tra Università di Genova e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria (Soprintendenza per la città metropolitana di Genova e provincia di La Spezia e Soprintendenza per le provincie di Imperia e Savona).
Considerato che la quasi totalità degli immobili dell’Università sono sottoposti a tutela e sono, in molti casi, beni di straordinaria valenza culturale, l’intesa, andando oltre gli aspetti strettamente procedurali, vuole porsi come un’operazione culturale destinata in primis alla conservazione di questo inestimabile patrimonio, assicurandone contestualmente fruizione e uso.
I principali contenuti del documento d’intesa sono essenzialmente due: l’individuazione di procedure semplificate per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria su edifici o parti di essi realizzati in periodo post-bellico, seppur facenti parte di manufatti sottoposti a tutela da parte del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In secondo luogo, la costituzione di tavoli tecnici tra i due enti, da tenersi a cadenza indicativamente mensile, con esplicita verbalizzazione delle decisioni assunte per valutare congiuntamente gli interventi che superano la semplice manutenzione ordinaria ma che comunque costituiscono azioni di tipo puntuale e non si configurino come progetti più estesi e complessi.
Gli interventi di manutenzione, in base all’intesa sottoscritta, devono rispettare una serie di principi guida e privilegiare sempre i criteri di minimo intervento, sufficiente a risolvere il problema con opere minime e indispensabili, e massima reversibilità delle opere di manutenzione o riparazione, in ogni caso evitando di realizzare opere definitive, se non è possibile operare con gli stessi materiali e le stesse tecniche del manufatto da riparare. Inoltre, necessario anche rispettare la massima compatibilità dei materiali utilizzati nella manutenzione o riparazione, anche pensando alla loro rimozione in occasione di successivi e più organici lavori complessivi.
Secondo il protocollo d’intesa, gli interventi di manutenzione ordinaria si intendono autorizzati previa semplice comunicazione di inizio lavori alla Soprintendenza, a firma di un architetto abilitato, corredata da una breve descrizione, la localizzazione e fotografie in numero sufficiente a far comprendere, con precisione, lo stato di fatto, i danni o le forme di degrado da risolvere e la esatta natura ed entità dell’intervento proposto.
La Soprintendenza si impegna per gli interventi di manutenzione ordinaria a effettuare eventuali verifiche entro 20 giorni dalla comunicazione di inizio lavori e a richiedere opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti di competenza in tempi brevi; per gli interventi che superano la manutenzione ordinaria, l’impegno è di rilasciare l’autorizzazione sotto forma di verbale, articolato per singolo bene culturale, vistato per approvazione dal Soprintendente.
Dall’altra parte, l’Università si impegna a garantire la presenza, per gli interventi effettuati, di un atto completo di elaborati datati, da conservare agli atti della Soprintendenza, al fine di trasmettere la memoria delle modifiche intervenute sull’immobile nel tempo:
comunicare sempre l’inizio e la fine dei lavori e a richiedere, se necessario, il rilascio di Cel (Comunicazione per interventi di edilizia libera) con invii cumulativi a corredo della cui richiesta saranno riportati gli estremi delle comunicazioni intercorse.