In fase di conversione del Decreto Rilancio n. 34/2020 è stato aggiunto, all’art. 93, il comma 1-bis, con il quale è stabilito che il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato e di quelli di apprendistato professionalizzante è prorogato di una durata identica all’eventuale sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19.
La proroga è automatica e obbligatoria.
Per quanto non espressamente precisato dalla norma in questione, si ritiene che la durata della proroga debba essere determinata in rapporto alle ore di integrazione salariale utilizzate dal 23 febbraio 2020.