Cosa è possibile portare in detrazione/deduzione dei costi di gestione della badante?
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale del disabile non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, le persone non in grado di nutrirsi, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
La detrazione è spettante sull’importo versato come stipendio, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta se il reddito complessivo del datore di lavoro non supera i 40.000 euro (il limite dei 40.000 euro deve tener conto anche dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva, es. Cedolare secca)
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente, anche quando questo non è fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, busta paga, ricevuta, ecc… La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante
una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso
un’agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore).
Se la spesa per assistenza riferita allo stesso familiare, è stata sostenute da più persone, l’importo va ripartito tra di loro.
E i contributi Inps versati?
Per questi si ha diritto alla deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi familiari nell’anno di imposta di riferimento della dichiarazione dei redditi.
Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza del trimestre. Documenti necessari: ricevute del pagamento dei Mav (Pagamento Mediante Avviso).