Spese mediche non detraibili nel 730
Non sono ammesse alla detrazione:
conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;
prestazioni rese dagli osteopati (l’osteopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute). Tuttavia, queste prestazioni, se riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili quando rese da iscritti a dette professioni sanitarie;
prestazioni rese dai pedagogisti (anche quella del pedagogista non è considerata una professione sanitaria);
prestazioni di massofisioterapia effettuate da soggetti aventi diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
trattamenti di haloterapia o “Grotte di sale”;
acquisto e realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia) requenza di corsi in palestra, anche in presenza di prescrizione medica.