La direttiva Bolkestein non spaventa gli ambulanti, che sono riusciti a muoversi per tempo e a scongiurare pericoli per almeno i prossimi 12 anni, «ma la battaglia è solo all’inizio, vogliamo far capire che questi provvedimenti approvati con leggerezza rischiano invece di rovinare le persone», annuncia il presidente nazionale di Fiva, la Federazione dei venditori ambulanti Giacomo Errico, presente alla giornata genovese organizzata da Confcommercio per fare il punto sui cambiamenti che saranno in vigore dal gennaio del 2017.
«La disciplina del commercio ambulante è disciplinata dalla legge Bersani del 1998, che è stata aggiornata soltanto nel 2010 dal governo italiano, recependo la cosiddetta direttiva servizi, ovvero la Bolkestein».
La direttiva entrava in conflitto con il precedente rinnovo automatico delle concessioni e regolato dalle priorità connesse all’anzianità: «Ci siamo subito mossi nei confronti delle istituzioni e abbiamo rinviato a un’intesa che ha forza di legge in conferenza delle Regioni», aggiunge Errico.
L’intesa è arrivata il 5 luglio 2012 (illustrata dal documento unitario delle Regioni il 24 gennaio 2013) e riguarda i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi del commercio su aree pubbliche.
La durata della concessione non può essere inferiore a 9 anni né superiore a 12 ad eccezione delle concessioni relative a mercati o posteggi isolati che hanno carattere turistico (durata non inferiore a 7 anni).
«L’anzianità di posteggio è il criterio prioritario – spiega Errico – e può avere una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo, cioè 40 punti a cui va aggiunta l’anzianità nell’esercizio di impresa, che sino a 5 anni vale 40 punti, da 5 a 10 anni vale 50 punti, oltre i 10 anni vale 60 punti».
Nell’ambito della tutela della concorrenza non sono consentite più di due concessioni per settore nei mercati o fiere fino a cento posteggi e tre concessioni per settore nei mercati o fiere oltre cento posteggi. La fase transitoria terminerà nel 2020.
Le concessioni scadute dopo l’entrata in vigore del decreto (8 maggio 2010) e sono state ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dall’entrata in vigore del decreto. Le concessioni che scadono nel periodo compreso fra la data dell’intesa e i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo. Il riferimento del criterio del maggior numero di presenze pregresse nelle fiere si applica per sette anni a partire dall’entrata in vigore del decreto (per sette anni) e cessa dal maggio 2017.
Le concessioni scadute prima dell’entrata del decreto e non ricadenti nella nuova normativa, mantengono la loro scadenza originaria.
Tutte le concessioni che sono state rinnovate prima di questa data scadranno al compimento del decimo anno e nei loro confronti si applicheranno le procedure di selezione.
I Comuni sono tenuti a dare l’avviso pubblico almeno 90 giorni prima della loro effettuazione, delle procedure di selezione che avverranno dopo il periodo transitorio.