«Nessun automatismo per le sanzioni agli operatori doganali. Con la recente circolare 22/D del 28 dicembre 2015, l’Agenzia delle dogane affronta un tema di grande attualità e importanza per la categoria degli spedizionieri, fornendo alle Direzioni territoriali e agli Uffici periferici istruzioni e chiarimenti in merito alle sanzioni doganali. Le parole chiave della circolare sono “nessun automatismo”». Lo spiega l’avvocato Sara Armella nella newsletter dello studio legale tributario Armella & Associati.
«La circolare – si legge nella newsletter – rimarca e sottolinea, in più passaggi, la necessità di una valutazione attenta delle circostanze del singolo caso concreto, ribadendo che i profili sanzionatori, a differenza della pretesa impositiva, non ammettono applicazioni automatiche. Di grande interesse e rilievo per gli operatori è il riconoscimento dell’assenza di responsabilità in caso di condotta conforme alla diligenza professionale, giacché l’Agenzia esclude ogni automatismo in materia sanzionatoria. Significativamente, infatti, la circolare chiarisce che qualora lo spedizioniere doganale o l’intermediario (case di spedizione o corrieri aerei) che agiscano in rappresentanza indiretta “abbiano operato con piena e corretta diligenza professionale, non si vede quale addebito possa essere loro contestato, per cui sia lo spedizioniere, l’intermediario e, se del caso, la persona giuridica, devono ritenersi indenni da sanzione”».
«La responsabilità sanzionatoria – prosegue Armella – non deriva, pertanto, dalla mera violazione di legge, ma dall’ulteriore verifica che lo spedizioniere avrebbe dovuto avvedersi di tale erroneità, impiegando la propria diligenza professionale. La circolare ribadisce pertanto l’applicabilità dell’istituto dell’autore mediato, ai sensi del quale “chi (…) inducendo altri in errore incolpevole (….) determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale” (art. 10, .lgs. 472 del 1997). Il dichiarante doganale indotto in errore incolpevole dal proprio cliente è immune da responsabilità sanzionatoria, confermandosi quanto già affermato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1998, n. 292 e nella nota 9 ottobre 1998, secondo cui lo spedizioniere non è responsabile se risulta essere stato incolpevolmente indotto in errore dall’importatore, che gli ha fornito dati ed elementi inesatti, dei quali non si sarebbe potuto accorgere neppure utilizzando la dovuta scrupolosità, avendo usato ogni utile accorgimento, provando anche di avere inviato richieste di chiarimenti al proprio cliente e le risposte ricevute. Si rivela quindi l’importanza di ogni elemento di prova utile a ricostruire il rapporto tra rappresentante e importatore: il mandato (“ampio e dettagliato”) rappresenta senz’altro il primo tassello, ma anche le richieste di chiarimento inviate via mail e le risposte ricevute assumono rilievo ai fini della valutazione del caso concreto».
In conclusione, «se è vero, da un lato, che l’importanza della circolare in commento va individuata essenzialmente nell’aver ribadito la necessità di una valutazione caso per caso, dall’altro lato non può negarsi che tale valutazione è consentita soltanto se il dichiarante si pone in condizione di potersi difendere adeguatamente. Poiché l’attività difensiva si svolge, nel procedimento e poi nel processo tributario, esclusivamente in forma scritta, le informazioni ricevute, i chiarimenti richiesti e le risposte ottenute, per poter essere valutate dall’Agenzia (e, se necessario, dal giudice) dovranno necessariamente intervenire in forma scritta, anche via mail o, comunque, con modalità di scambio non verbale, di cui sia possibile conservare traccia».
Nato nel 2008, lo Studio Armella & Associati è costituito oggi da dieci professionisti, presenti negli uffici di Milano e Genova.